Ordinanza 72/1999 (ECLI:IT:COST:1999:72)
Massima numero 24547
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
11/03/1999; Decisione del
11/03/1999
Deposito del 18/03/1999; Pubblicazione in G. U. 24/03/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 72/99. REATI TRIBUTARI - ACCISA SULL'ALCOOL E LE BEVANDE ALCOOLICHE - DETENZIONE ILLEGALE DI ALCOOL DENATURATO - SANZIONI PENALI - MANCATA PREVISIONE DELLA DEPENALIZZAZIONE COME STABILITO PER IL DEPOSITO NON AUTORIZZATO DI OLI MINERALI E DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA E DISPARITA' DI TRATTAMENTO DI SITUAZIONI OMOGENEE - OMESSA MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 72/99. REATI TRIBUTARI - ACCISA SULL'ALCOOL E LE BEVANDE ALCOOLICHE - DETENZIONE ILLEGALE DI ALCOOL DENATURATO - SANZIONI PENALI - MANCATA PREVISIONE DELLA DEPENALIZZAZIONE COME STABILITO PER IL DEPOSITO NON AUTORIZZATO DI OLI MINERALI E DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA E DISPARITA' DI TRATTAMENTO DI SITUAZIONI OMOGENEE - OMESSA MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 48 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), e 12, comma 3, del d.l. 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sollevata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui riconoscono efficacia retroattiva solo alla depenalizzazione della fattispecie di esercizio non autorizzato di deposito di oli minerali e di distribuzione di carburanti, prevista dall'art. 13, comma 1, d.l. 5 maggio 1957, n. 271 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali), conv., con modific., nella l. 2 luglio 1957, n. 474, e non anche alla depenalizzazione della fattispecie prevista dal d.m. 8 luglio 1924, in quanto l'ordinanza di remissione, non facendo riferimento alcuno alla fattispecie oggetto del giudizio e non specificando nemmeno i quantitativi di spirito in deposito (indispensabili in ordine alla rilevanza della questione), viola il precetto che impone al giudice di indicare nell'ordinanza i termini e i motivi della remissione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 48 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), e 12, comma 3, del d.l. 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sollevata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui riconoscono efficacia retroattiva solo alla depenalizzazione della fattispecie di esercizio non autorizzato di deposito di oli minerali e di distribuzione di carburanti, prevista dall'art. 13, comma 1, d.l. 5 maggio 1957, n. 271 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali), conv., con modific., nella l. 2 luglio 1957, n. 474, e non anche alla depenalizzazione della fattispecie prevista dal d.m. 8 luglio 1924, in quanto l'ordinanza di remissione, non facendo riferimento alcuno alla fattispecie oggetto del giudizio e non specificando nemmeno i quantitativi di spirito in deposito (indispensabili in ordine alla rilevanza della questione), viola il precetto che impone al giudice di indicare nell'ordinanza i termini e i motivi della remissione.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
26/10/1995
n. 504
art. 48
co. 0
decreto-legge
30/08/1993
n. 331
art. 12
co. 3
legge
29/10/1993
n. 427
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte