Ordinanza 76/1999 (ECLI:IT:COST:1999:76)
Massima numero 24575
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
11/03/1999; Decisione del
11/03/1999
Deposito del 18/03/1999; Pubblicazione in G. U. 24/03/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 76/99. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI PREVIDENZIALI - CONTROVERSIE IN MATERIA - TERMINI DI DECADENZA PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - PREVISTA DECORRENZA, PER GLI ASSICURATI CHE ABBIANO OMESSO DI PRESENTARE IL RICORSO AMMINISTRATIVO, DALL'INSORGENZA DEL DIRITTO AI SINGOLI RATEI - CONSEGUENTE DENUNCIATA ATTRIBUZIONE AD ESSI DI UN TRATTAMENTO PIU' FAVOREVOLE, E PERCIO' LESIVO DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA, QUANTO ALL'EVENTUALITA' DI INCORRERE NELLA DECADENZA, RISPETTO A QUELLO APPLICABILE A COLORO CHE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ABBIANO INVECE DILIGENTEMENTE AVVIATO - QUESTIONI SOLLEVATE IN GIUDIZI, IN TEMA DI INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLE PENSIONI, DEI QUALI E' DISPOSTA PER LEGGE LA DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' PER DIFETTO DI RILEVANZA.
ORD. 76/99. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI PREVIDENZIALI - CONTROVERSIE IN MATERIA - TERMINI DI DECADENZA PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - PREVISTA DECORRENZA, PER GLI ASSICURATI CHE ABBIANO OMESSO DI PRESENTARE IL RICORSO AMMINISTRATIVO, DALL'INSORGENZA DEL DIRITTO AI SINGOLI RATEI - CONSEGUENTE DENUNCIATA ATTRIBUZIONE AD ESSI DI UN TRATTAMENTO PIU' FAVOREVOLE, E PERCIO' LESIVO DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA, QUANTO ALL'EVENTUALITA' DI INCORRERE NELLA DECADENZA, RISPETTO A QUELLO APPLICABILE A COLORO CHE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ABBIANO INVECE DILIGENTEMENTE AVVIATO - QUESTIONI SOLLEVATE IN GIUDIZI, IN TEMA DI INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLE PENSIONI, DEI QUALI E' DISPOSTA PER LEGGE LA DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' PER DIFETTO DI RILEVANZA.
Testo
Sono manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimita' costituzionale, in materia di pensioni previdenziali, degli artt. 47, secondo comma, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, e 6, primo comma, ultima parte, del d.l. 29 marzo 1991, n. 103 (convertito in legge 1 giugno 1991, n. 166) denunciati di ufficio, per violazione dell'art. 3 Cost., in quanto prevedono che i termini di decadenza stabiliti per l'esercizio dell'azione giudiziaria diretta al conseguimento della prestazione previdenziale, in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo, decorrono - anziche' dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati dalla data di presentazione della richiesta di prestazione - dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei, in tal modo riservando un trattamento irragionevolmente piu' favorevole - secondo il giudice 'a quo' - riguardo all'eventualita' di incorrere nella decadenza, a coloro che hanno presentato la richiesta di prestazione omettendo -come i ricorrenti nei casi di specie - di attivare il previo procedimento contenzioso, rispetto a quanti, invece, lo hanno diligentemente coltivato. Le questioni sono state infatti sollevate in controversie concernenti la riliquidazione di pensioni e il pagamento di differenze arretrate pretese, a titolo di integrazione al trattamento minimo delle pensioni, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994, per le quali l'art. 1, comma terzo, del d.l. 28 marzo 1996, n. 166, con norma successivamente piu' volte confermata e da ultimo ribadita dall'art. 36, comma quinto, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha disposto che i relativi giudizi siano dichiarati estinti di ufficio, e pertanto, essendo tale precetto eludibile da parte del giudice che di tali procedimenti e' investito, solo se se ne fosse dichiarata la incostituzionalita', ne consegue, in mancanza di qualsiasi censura avanzata in tal senso, che le norme impugnate, non piu' comunque applicabili nei processi di provenienza, non possono venire esaminate nel merito.
Sono manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimita' costituzionale, in materia di pensioni previdenziali, degli artt. 47, secondo comma, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, e 6, primo comma, ultima parte, del d.l. 29 marzo 1991, n. 103 (convertito in legge 1 giugno 1991, n. 166) denunciati di ufficio, per violazione dell'art. 3 Cost., in quanto prevedono che i termini di decadenza stabiliti per l'esercizio dell'azione giudiziaria diretta al conseguimento della prestazione previdenziale, in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo, decorrono - anziche' dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati dalla data di presentazione della richiesta di prestazione - dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei, in tal modo riservando un trattamento irragionevolmente piu' favorevole - secondo il giudice 'a quo' - riguardo all'eventualita' di incorrere nella decadenza, a coloro che hanno presentato la richiesta di prestazione omettendo -come i ricorrenti nei casi di specie - di attivare il previo procedimento contenzioso, rispetto a quanti, invece, lo hanno diligentemente coltivato. Le questioni sono state infatti sollevate in controversie concernenti la riliquidazione di pensioni e il pagamento di differenze arretrate pretese, a titolo di integrazione al trattamento minimo delle pensioni, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994, per le quali l'art. 1, comma terzo, del d.l. 28 marzo 1996, n. 166, con norma successivamente piu' volte confermata e da ultimo ribadita dall'art. 36, comma quinto, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha disposto che i relativi giudizi siano dichiarati estinti di ufficio, e pertanto, essendo tale precetto eludibile da parte del giudice che di tali procedimenti e' investito, solo se se ne fosse dichiarata la incostituzionalita', ne consegue, in mancanza di qualsiasi censura avanzata in tal senso, che le norme impugnate, non piu' comunque applicabili nei processi di provenienza, non possono venire esaminate nel merito.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
30/04/1970
n. 639
art. 47
co. 2
decreto del Presidente della Repubblica
30/04/1970
n. 639
art. 6
co. 1
decreto-legge
29/03/1991
n. 103
art.
co.
legge
01/06/1991
n. 166
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte