Ordinanza 79/1999 (ECLI:IT:COST:1999:79)
Massima numero 24565
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  11/03/1999;  Decisione del  11/03/1999
Deposito del 18/03/1999; Pubblicazione in G. U. 24/03/1999
Massime associate alla pronuncia:  24566


Titolo
ORD. 79/99 A. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - ESAME DI PERSONA IMPUTATA IN PROCEDIMENTO CONNESSO - ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI NON RISPONDERE - LETTURA DEI VERBALI CONTENENTI LE DICHIARAZIONI RESE NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI - PRECLUSIONE PER IL GIUDICE SALVO L'ACCORDO DELLE PARTI - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA, DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA LE PARTI - LESIONE DEL PRINCIPIO DI INDEFETTIBILITA' DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE E DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE, INCIDENZA SULLA FORMAZIONE DEL CONVINCIMENTO DEL GIUDICE - CARENZA DI AUTONOMO CONTENUTO NORMATIVO DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 514 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 101, comma secondo, 102, 111, comma primo e 112 Cost., in quanto la disposizione impugnata non ha autonomo contenuto normativo rispetto alle regole di utilizzazione probatoria delle dichiarazioni rese in precedenza.

- S. n. 361/1998.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n. 0  art. 514  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 101  co. 2

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 111  co. 1

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte