Ordinanza 81/1999 (ECLI:IT:COST:1999:81)
Massima numero 24561
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
11/03/1999; Decisione del
11/03/1999
Deposito del 18/03/1999; Pubblicazione in G. U. 24/03/1999
Massime associate alla pronuncia:
24560
Titolo
ORD. 81/99 B. PROCESSO PENALE - ACQUISIZIONE DELLE PROVE - DICHIARAZIONI RESE NELLE INDAGINI PRELIMINARI DA IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO AVVALSOSI IN DIBATTIMENTO DELLA FACOLTA' DI NON RISPONDERE - INUTILIZZABILITA' DI TALI DICHIARAZIONI AI FINI DELLA DECISIONE IN MANCANZA DI ACCORDO DELLE PARTI - RILEVATA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' RISPETTO ALLA DISCIPLINA DETTATA PER LE STESSE DICHIARAZIONI NELLE IPOTESI IN CUI, PER FATTI O CIRCOSTANZE IMPREVEDIBILI, SIANO DIVENUTE IRRIPETIBILI O NON SIA POSSIBILE OTTENERE LA PRESENZA DEL DICHIARANTE, E ALTRESI' RISPETTO ALLA NORMA PER CUI LE DICHIARAZIONI DEL COIMPUTATO NELLO STESSO PROCEDIMENTO CHE SI RIFIUTI DI SOTTOPORSI ALL'ESAME, SONO UTILIZZABILI NEI CONFRONTI DELL'IMPUTATO CONSENZIENTE, NONCHE' ALLA DISCIPLINA RISERVATA ALLE DICHIARAZIONI RESE NELLE INDAGINI PRELIMINARI DAI TESTIMONI - DENUNCIATA INTRODUZIONE DI UN POTERE DI DISPOSIZIONE DELLE PARTI SULLA PROVA, CON CONSEGUENTE POSSIBILE DISPERSIONE DELLA STESSA, IN CONTRASTO CON I PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, LEGALITA', FUNZIONE CONOSCITIVA DEL PROCESSO, INDEFETTIBILITA' DELLA GIURISDIZIONE E OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - NUOVA DISCIPLINA APPLICABILE IN MATERIA PER EFFETTO DI SOPRAVVENUTA SENTENZA DI PARZIALE ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI PER NECESSARIO RIESAME DELLA RILEVANZA DELLE QUESTIONI.
ORD. 81/99 B. PROCESSO PENALE - ACQUISIZIONE DELLE PROVE - DICHIARAZIONI RESE NELLE INDAGINI PRELIMINARI DA IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO AVVALSOSI IN DIBATTIMENTO DELLA FACOLTA' DI NON RISPONDERE - INUTILIZZABILITA' DI TALI DICHIARAZIONI AI FINI DELLA DECISIONE IN MANCANZA DI ACCORDO DELLE PARTI - RILEVATA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' RISPETTO ALLA DISCIPLINA DETTATA PER LE STESSE DICHIARAZIONI NELLE IPOTESI IN CUI, PER FATTI O CIRCOSTANZE IMPREVEDIBILI, SIANO DIVENUTE IRRIPETIBILI O NON SIA POSSIBILE OTTENERE LA PRESENZA DEL DICHIARANTE, E ALTRESI' RISPETTO ALLA NORMA PER CUI LE DICHIARAZIONI DEL COIMPUTATO NELLO STESSO PROCEDIMENTO CHE SI RIFIUTI DI SOTTOPORSI ALL'ESAME, SONO UTILIZZABILI NEI CONFRONTI DELL'IMPUTATO CONSENZIENTE, NONCHE' ALLA DISCIPLINA RISERVATA ALLE DICHIARAZIONI RESE NELLE INDAGINI PRELIMINARI DAI TESTIMONI - DENUNCIATA INTRODUZIONE DI UN POTERE DI DISPOSIZIONE DELLE PARTI SULLA PROVA, CON CONSEGUENTE POSSIBILE DISPERSIONE DELLA STESSA, IN CONTRASTO CON I PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, LEGALITA', FUNZIONE CONOSCITIVA DEL PROCESSO, INDEFETTIBILITA' DELLA GIURISDIZIONE E OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - NUOVA DISCIPLINA APPLICABILE IN MATERIA PER EFFETTO DI SOPRAVVENUTA SENTENZA DI PARZIALE ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI PER NECESSARIO RIESAME DELLA RILEVANZA DELLE QUESTIONI.
Testo
Deve ordinarsi la restituzione ai giudici 'a quibus' degli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale proposte, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 101, 111 e 112 Cost., nei confronti dell'art. 513, comma 2, come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, nella parte in cui subordina all'accordo delle parti l'utilizzabilita' ai fini della decisione delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dall'imputato in procedimento connesso, che si avvalga in dibattimento della facolta' di non rispondere. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione, con la sentenza n. 361 del 1998, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimita' costituzionale, tra l'altro, dell'impugnato art. 513, comma 2, "nella parte in cui non prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilita' di altri gia' oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla lettura si applica l'art. 500, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen. ", e pertanto occorre verificare se alla luce della nuova disciplina applicabile a seguito di tale pronuncia, le sollevate questioni siano tuttora rilevanti nei processi di provenienza.
- S. n. 361/1998 (gia' citata nel testo).
Deve ordinarsi la restituzione ai giudici 'a quibus' degli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale proposte, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 101, 111 e 112 Cost., nei confronti dell'art. 513, comma 2, come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, nella parte in cui subordina all'accordo delle parti l'utilizzabilita' ai fini della decisione delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dall'imputato in procedimento connesso, che si avvalga in dibattimento della facolta' di non rispondere. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione, con la sentenza n. 361 del 1998, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimita' costituzionale, tra l'altro, dell'impugnato art. 513, comma 2, "nella parte in cui non prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilita' di altri gia' oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla lettura si applica l'art. 500, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen. ", e pertanto occorre verificare se alla luce della nuova disciplina applicabile a seguito di tale pronuncia, le sollevate questioni siano tuttora rilevanti nei processi di provenienza.
- S. n. 361/1998 (gia' citata nel testo).
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 513
co. 2
legge
07/08/1997
n. 267
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte