Ordinanza 82/1999 (ECLI:IT:COST:1999:82)
Massima numero 24563
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
11/03/1999; Decisione del
11/03/1999
Deposito del 18/03/1999; Pubblicazione in G. U. 24/03/1999
Massime associate alla pronuncia:
24562
Titolo
ORD. 82/99 B. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - ACQUISIZIONE DELLE PROVE - DICHIARAZIONI SU FATTI IMPLICANTI RESPONSABILITA' DI ALTRI RESI DA COIMPUTATO CONTUMACE, ASSENTE, O CHE RIFIUTI DI SOTTOPORSI ALL'ESAME - NUOVA NORMATIVA - INUTILIZZABILITA' IN MANCANZA DEL CONSENSO DEGLI ALTRI IMPUTATI - DISCIPLINA TRANSITORIA - UTILIZZABILITA' CONDIZIONATA DI DETTE DICHIARAZIONI, MA SOLO SE DI ESSE, NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO, SIA GIA' STATA DATA LETTURA - RILEVATA INGIUSTIFICATA DIVERSITA' RISPETTO ALLA DISCIPLINA APPLICABILE RIGUARDO ALLE DICHIARAZIONI DEI TESTIMONI - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI IN IDENTICA POSIZIONE PROCESSUALE A SECONDA DEL NON IDENTICO MATERIALE PROBATORIO UTILIZZABILE NEI LORO CONFRONTI - DENUNCIATA INTRODUZIONE DI UN POTERE DI DISPOSIZIONE DELLE PARTI SULLA PROVA, CON CONSEGUENTE POSSIBILE DISPERSIONE DELLA STESSA, IN CONTRASTO CON I PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, LEGALITA', FUNZIONE CONOSCITIVA DEL PROCESSO, INDEFETTIBILITA' DELLA GIURISDIZIONE E OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - MODIFICHE DEL QUADRO NORMATIVO OPERATE PER EFFETTO DELLA SOPRAVVENUTA SENTENZA N. 361 DEL 1998 - RESTITUZIONE DEGLI ATTI ALLE AUTORITA' RIMETTENTI PER NECESSARIO NUOVO GIUDIZIO DI RILEVANZA.
ORD. 82/99 B. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - ACQUISIZIONE DELLE PROVE - DICHIARAZIONI SU FATTI IMPLICANTI RESPONSABILITA' DI ALTRI RESI DA COIMPUTATO CONTUMACE, ASSENTE, O CHE RIFIUTI DI SOTTOPORSI ALL'ESAME - NUOVA NORMATIVA - INUTILIZZABILITA' IN MANCANZA DEL CONSENSO DEGLI ALTRI IMPUTATI - DISCIPLINA TRANSITORIA - UTILIZZABILITA' CONDIZIONATA DI DETTE DICHIARAZIONI, MA SOLO SE DI ESSE, NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO, SIA GIA' STATA DATA LETTURA - RILEVATA INGIUSTIFICATA DIVERSITA' RISPETTO ALLA DISCIPLINA APPLICABILE RIGUARDO ALLE DICHIARAZIONI DEI TESTIMONI - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI IN IDENTICA POSIZIONE PROCESSUALE A SECONDA DEL NON IDENTICO MATERIALE PROBATORIO UTILIZZABILE NEI LORO CONFRONTI - DENUNCIATA INTRODUZIONE DI UN POTERE DI DISPOSIZIONE DELLE PARTI SULLA PROVA, CON CONSEGUENTE POSSIBILE DISPERSIONE DELLA STESSA, IN CONTRASTO CON I PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, LEGALITA', FUNZIONE CONOSCITIVA DEL PROCESSO, INDEFETTIBILITA' DELLA GIURISDIZIONE E OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - MODIFICHE DEL QUADRO NORMATIVO OPERATE PER EFFETTO DELLA SOPRAVVENUTA SENTENZA N. 361 DEL 1998 - RESTITUZIONE DEGLI ATTI ALLE AUTORITA' RIMETTENTI PER NECESSARIO NUOVO GIUDIZIO DI RILEVANZA.
Testo
Deve ordinarsi la restituzione ai giudici 'a quibus' degli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 27, primo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, 111, primo comma, e 112 Cost., nei confronti degli artt. 513, comma 1, 490 e 503, comma 1, cod. proc. pen., per la inutilizzabilita' ai fini della decisione - in essi sancita - in mancanza del consenso degli altri imputati, delle dichiarazioni rese sul fatto altrui dal coimputato contumace, assente, o che rifiuti di sottoporsi all'esame, nonche', in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, primo comma, Cost., nei confronti della disposizione transitoria dell'art. 6, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 267, nella parte in cui esclude che le dichiarazioni rese dal coimputato sul fatto altrui possano essere utilizzate, alle condizioni previste dal comma 5 dello stesso art. 6, nel caso in cui, nel giudizio di primo grado, al momento dell'entrata in vigore della legge non ne sia stata disposta la lettura. Le modifiche operate sul quadro normativo, sotto molteplici aspetti, per effetto della sentenza n. 361 del 1998, rendono infatti necessario un riesame, alla luce dello 'ius superveniens', della rilevanza delle questioni nei processi di provenienza.
- V. S. n. 361/1998 (gia' citata nel testo).
Deve ordinarsi la restituzione ai giudici 'a quibus' degli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 27, primo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, 111, primo comma, e 112 Cost., nei confronti degli artt. 513, comma 1, 490 e 503, comma 1, cod. proc. pen., per la inutilizzabilita' ai fini della decisione - in essi sancita - in mancanza del consenso degli altri imputati, delle dichiarazioni rese sul fatto altrui dal coimputato contumace, assente, o che rifiuti di sottoporsi all'esame, nonche', in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, primo comma, Cost., nei confronti della disposizione transitoria dell'art. 6, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 267, nella parte in cui esclude che le dichiarazioni rese dal coimputato sul fatto altrui possano essere utilizzate, alle condizioni previste dal comma 5 dello stesso art. 6, nel caso in cui, nel giudizio di primo grado, al momento dell'entrata in vigore della legge non ne sia stata disposta la lettura. Le modifiche operate sul quadro normativo, sotto molteplici aspetti, per effetto della sentenza n. 361 del 1998, rendono infatti necessario un riesame, alla luce dello 'ius superveniens', della rilevanza delle questioni nei processi di provenienza.
- V. S. n. 361/1998 (gia' citata nel testo).
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 513
co. 1
legge
07/08/1997
n. 267
art. 1
co. 0
codice di procedura penale
n. 0
art. 490
co. 0
codice di procedura penale
n. 0
art. 503
co. 0
legge
07/08/1997
n. 267
art. 6
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 27
co. 1
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 102
co. 1
Costituzione
art. 111
co. 1
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte