Ordinanza 84/1999 (ECLI:IT:COST:1999:84)
Massima numero 24529
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
11/03/1999; Decisione del
11/03/1999
Deposito del 18/03/1999; Pubblicazione in G. U. 24/03/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 84/99. PROCESSO PENALE - UTILIZZABILITA', AI FINI DELLA DECISIONE, DELLE DICHIARAZIONI RESE IN PRECEDENZA DAL COIMPUTATO - LIMITI - ASSERITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 24, 25, 97, 101, 102, 111 E 112 COST. - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLE QUESTIONI ALLA LUCE DELLA DISCIPLINA APPLICABILE DOPO LA SENTENZA N. 361/1998 - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.
ORD. 84/99. PROCESSO PENALE - UTILIZZABILITA', AI FINI DELLA DECISIONE, DELLE DICHIARAZIONI RESE IN PRECEDENZA DAL COIMPUTATO - LIMITI - ASSERITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 24, 25, 97, 101, 102, 111 E 112 COST. - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLE QUESTIONI ALLA LUCE DELLA DISCIPLINA APPLICABILE DOPO LA SENTENZA N. 361/1998 - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.
Testo
Occorre restituire gli atti ai giudici rimettenti affinche' verifichino se, alla luce della nuova disciplina applicabile a seguito della sentenza n. 361 del 1998, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti. Invero, per effetto della predetta pronuncia della Corte, successiva alla emissione delle ordinanze di rinvio - la quale ha inciso sul quadro normativo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 7 agosto 1997, n. 267 con la dichiarazione della illegittimita' costituzionale 'in parte qua', tra l'altro, degli artt. 513, comma 2, ultimo periodo, e 210 cod. proc. pen. -, qualora il coimputato, che abbia in precedenza reso dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilita' di altri, in dibattimento rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su tali fatti, si applica la disciplina degli artt. 210 e 513, comma 2, cod. proc. pen., nonche', in mancanza dell'accordo delle parti, il meccanismo delle contestazioni previsto dall'art. 500, commi 2-'bis' e 4, cod. proc. pen..
Occorre restituire gli atti ai giudici rimettenti affinche' verifichino se, alla luce della nuova disciplina applicabile a seguito della sentenza n. 361 del 1998, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti. Invero, per effetto della predetta pronuncia della Corte, successiva alla emissione delle ordinanze di rinvio - la quale ha inciso sul quadro normativo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 7 agosto 1997, n. 267 con la dichiarazione della illegittimita' costituzionale 'in parte qua', tra l'altro, degli artt. 513, comma 2, ultimo periodo, e 210 cod. proc. pen. -, qualora il coimputato, che abbia in precedenza reso dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilita' di altri, in dibattimento rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su tali fatti, si applica la disciplina degli artt. 210 e 513, comma 2, cod. proc. pen., nonche', in mancanza dell'accordo delle parti, il meccanismo delle contestazioni previsto dall'art. 500, commi 2-'bis' e 4, cod. proc. pen..
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 197
co. 0
codice di procedura penale
n. 0
art. 208
co.
codice di procedura penale
n. 0
art. 210
co.
codice di procedura penale
n. 0
art. 513
co.
codice penale
n.
art. 372
co.
legge
07/08/1997
n. 267
art. 6
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte