Sentenza 85/1999 (ECLI:IT:COST:1999:85)
Massima numero 24579
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente VASSALLI - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
12/03/1999; Decisione del
12/03/1999
Deposito del 23/03/1999; Pubblicazione in G. U. 31/03/1999
Titolo
SENT. 85/99 B. COMUNITA' EUROPEA - PRINCIPI DEL TRATTATO ISTITUTIVO E NORME STABILITE DALLA COMMISSIONE - CONCESSIONI DI AIUTI DAGLI STATI, O MEDIANTE RISORSE STATALI, ALLE IMPRESE - DIVIETI E POSSIBILI DEROGHE - FINALITA' E FONDAMENTO - AIUTI DI NON RILEVANTE IMPORTO - REGOLA 'DE MINIMIS' - APPLICABILITA' - LIMITI.
SENT. 85/99 B. COMUNITA' EUROPEA - PRINCIPI DEL TRATTATO ISTITUTIVO E NORME STABILITE DALLA COMMISSIONE - CONCESSIONI DI AIUTI DAGLI STATI, O MEDIANTE RISORSE STATALI, ALLE IMPRESE - DIVIETI E POSSIBILI DEROGHE - FINALITA' E FONDAMENTO - AIUTI DI NON RILEVANTE IMPORTO - REGOLA 'DE MINIMIS' - APPLICABILITA' - LIMITI.
Testo
L'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE vieta, con alcune possibili deroghe, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza e che incidano sugli scambi tra Stati membri. L'art. 93, a sua volta, nel regolare gli adempimenti ai quali gli Stati membri sono tenuti verso la Commissione, stabilisce che a questa devono essere comunicati i progetti diretti a istituire o a modificare aiuti e vieta di dare ad essi esecuzione prima che la procedura comunitaria abbia condotto a una decisione finale. Tuttavia, sul presupposto che non tutti gli aiuti hanno un impatto sensibile sugli scambi e sulla concorrenza tra Stati membri, per gli aiuti di importo poco elevato, generalmente accordati alle piccole e medie imprese e che sono per lo piu' gestiti da enti locali o regionali, nella disciplina attuativa degli artt. 92 e 93 del trattato, e' stata introdotta dalla Commissione (92/C - 213/02) una regola, detta appunto 'de minimis', che fissa una cifra assoluta al di sotto della quale, in ossequio a un'esigenza di semplificazione amministrativa a vantaggio tanto degli Stati membri quanto dell'apparato organizzativo della Commissione e delle stesse imprese, l'aiuto non e' piu' soggetto all'obbligo della comunicazione. In alcuni settori, pero' - come si e' precisato fin dalla direttiva del 1992, e ribadito nella successiva 96/C-68/06- in cui vi siano speciali regolamentazioni comunitarie, che della regola 'de minimis' prevedano la inapplicabilita', l'obbligo di comunicazione e l'intervento della Commissione, quale che sia l'importo dell'aiuto, non possono essere elusi. red.: S. Pomodoro
L'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE vieta, con alcune possibili deroghe, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza e che incidano sugli scambi tra Stati membri. L'art. 93, a sua volta, nel regolare gli adempimenti ai quali gli Stati membri sono tenuti verso la Commissione, stabilisce che a questa devono essere comunicati i progetti diretti a istituire o a modificare aiuti e vieta di dare ad essi esecuzione prima che la procedura comunitaria abbia condotto a una decisione finale. Tuttavia, sul presupposto che non tutti gli aiuti hanno un impatto sensibile sugli scambi e sulla concorrenza tra Stati membri, per gli aiuti di importo poco elevato, generalmente accordati alle piccole e medie imprese e che sono per lo piu' gestiti da enti locali o regionali, nella disciplina attuativa degli artt. 92 e 93 del trattato, e' stata introdotta dalla Commissione (92/C - 213/02) una regola, detta appunto 'de minimis', che fissa una cifra assoluta al di sotto della quale, in ossequio a un'esigenza di semplificazione amministrativa a vantaggio tanto degli Stati membri quanto dell'apparato organizzativo della Commissione e delle stesse imprese, l'aiuto non e' piu' soggetto all'obbligo della comunicazione. In alcuni settori, pero' - come si e' precisato fin dalla direttiva del 1992, e ribadito nella successiva 96/C-68/06- in cui vi siano speciali regolamentazioni comunitarie, che della regola 'de minimis' prevedano la inapplicabilita', l'obbligo di comunicazione e l'intervento della Commissione, quale che sia l'importo dell'aiuto, non possono essere elusi. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
trattato cee
n. 0
art. 92
trattato cee
n. 0
art. 93