Sentenza 85/1999 (ECLI:IT:COST:1999:85)
Massima numero 24580
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente VASSALLI - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
12/03/1999; Decisione del
12/03/1999
Deposito del 23/03/1999; Pubblicazione in G. U. 31/03/1999
Titolo
SENT. 85/99 C. PESCA - REGIONE ABRUZZO - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A COOPERATIVE DI PRODUZIONE DEL PESCATO O LORO CONSORZI PER LA GESTIONE DEI MERCATI ITTICI - RICOMPRENSIONE DI TALI CONTRIBUTI, DA PARTE DEL LEGISLATORE REGIONALE, NELLA CATEGORIA DEGLI AIUTI C.D. 'DE MINIMIS', CHE NELLA DISCIPLINA COMUNITARIA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, SONO SOTTRATTI ALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALLA COMMISSIONE PER LE VALUTAZIONI DI COMPATIBILITA' ORDINARIAMENTE PREVISTE - MANCATA CONSIDERAZIONE DELLA INAPPLICABILITA' DELLA REGOLA 'DE MINIMIS', IN FORZA DI ALTRA NORMA COMUNITARIA, ANCHE PER GLI AIUTI DI NON RILEVANTE IMPORTO, NEL SETTORE DELLA PESCA - CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CHE ALLA NORMATIVA COMUNITARIA DANNO COPERTURA COSTITUZIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 85/99 C. PESCA - REGIONE ABRUZZO - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A COOPERATIVE DI PRODUZIONE DEL PESCATO O LORO CONSORZI PER LA GESTIONE DEI MERCATI ITTICI - RICOMPRENSIONE DI TALI CONTRIBUTI, DA PARTE DEL LEGISLATORE REGIONALE, NELLA CATEGORIA DEGLI AIUTI C.D. 'DE MINIMIS', CHE NELLA DISCIPLINA COMUNITARIA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, SONO SOTTRATTI ALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALLA COMMISSIONE PER LE VALUTAZIONI DI COMPATIBILITA' ORDINARIAMENTE PREVISTE - MANCATA CONSIDERAZIONE DELLA INAPPLICABILITA' DELLA REGOLA 'DE MINIMIS', IN FORZA DI ALTRA NORMA COMUNITARIA, ANCHE PER GLI AIUTI DI NON RILEVANTE IMPORTO, NEL SETTORE DELLA PESCA - CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CHE ALLA NORMATIVA COMUNITARIA DANNO COPERTURA COSTITUZIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
In accoglimento del ricorso del Presidente del Consiglio deve dichiararsi la illegittimita' costituzionale della legge della Regione Abruzzo, riapprovata l'11 giugno 1997, recante "Modifiche ed integrazioni alla l.r. 9 ottobre 1996, n. 93, relativa alla concessione di contributi alle cooperative di produzione del pescato o loro consorzi per la gestione dei mercati ittici". Col ricomprendere tali contributi - diversamente da quanto era previsto dall'abrogato art. 4 della legge n. 93 del 1996 - nell'ambito della regola 'de minimis' di cui alla disciplina comunitaria, attuativa dell'art. 92 del trattato CEE, in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (Commissione 92/C - 213/02) - secondo la quale, al di sotto di una determinata cifra, l'aiuto non e' piu' ritenuto soggetto all'obbligo di comunicazione alla Commissione, ai sensi dell'art. 93 del trattato, per le valutazioni di sua competenza circa la compatibilita' con il mercato comune, con la concorrenza e con il libero scambio tra gli Stati, e al correlativo divieto di esecuzione sino alla decisione finale - il legislatore regionale, attribuendosi un potere qualificatorio che non gli spetta, viola infatti l'altra regola della disciplina comunitaria (Commissione 96/C - 68/06, non modificata dal regolamento CEE n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998) che, facendo eccezione alla prima, anche quando si tratti di aiuti di non rilevante importo, vuole sottratto il settore della pesca alla possibilita' di interventi di sostegno da parte degli Stati membri al di fuori del su cennato procedimento di verifica. Con conseguente incidenza anche sull'art. 11 Cost., che alla normativa comunitaria da' copertura costituzionale. - V. la precedente massima B. red.: S. Pomodoro
In accoglimento del ricorso del Presidente del Consiglio deve dichiararsi la illegittimita' costituzionale della legge della Regione Abruzzo, riapprovata l'11 giugno 1997, recante "Modifiche ed integrazioni alla l.r. 9 ottobre 1996, n. 93, relativa alla concessione di contributi alle cooperative di produzione del pescato o loro consorzi per la gestione dei mercati ittici". Col ricomprendere tali contributi - diversamente da quanto era previsto dall'abrogato art. 4 della legge n. 93 del 1996 - nell'ambito della regola 'de minimis' di cui alla disciplina comunitaria, attuativa dell'art. 92 del trattato CEE, in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (Commissione 92/C - 213/02) - secondo la quale, al di sotto di una determinata cifra, l'aiuto non e' piu' ritenuto soggetto all'obbligo di comunicazione alla Commissione, ai sensi dell'art. 93 del trattato, per le valutazioni di sua competenza circa la compatibilita' con il mercato comune, con la concorrenza e con il libero scambio tra gli Stati, e al correlativo divieto di esecuzione sino alla decisione finale - il legislatore regionale, attribuendosi un potere qualificatorio che non gli spetta, viola infatti l'altra regola della disciplina comunitaria (Commissione 96/C - 68/06, non modificata dal regolamento CEE n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998) che, facendo eccezione alla prima, anche quando si tratti di aiuti di non rilevante importo, vuole sottratto il settore della pesca alla possibilita' di interventi di sostegno da parte degli Stati membri al di fuori del su cennato procedimento di verifica. Con conseguente incidenza anche sull'art. 11 Cost., che alla normativa comunitaria da' copertura costituzionale. - V. la precedente massima B. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 11
Altri parametri e norme interposte
trattato cee
n. 0
art. 92
trattato cee
n. 0
art. 93