Giudizio costituzionale per l'ammissibilità del referendum - Controllo sull'ammissibilità - Finalità - Verifica dell'assenza delle cause di inammissibilità previste dall'art. 75 Cost. - Ulteriore verifica, circa la sussistenza dei requisiti concernenti la formulazione del quesito, come interpretati in via logico-sistematica - Condizioni per l'utilizzo della tecnica del ritaglio. (Classif. 116003).
Il giudizio sull'ammissibilità del quesito referendario si propone di verificare che non sussistano eventuali ragioni di inammissibilità sia indicate, o rilevabili in via sistematica, dall'art. 75, secondo comma, Cost., attinenti alle disposizioni oggetto del quesito referendario; sia relative ai requisiti concernenti la formulazione del quesito referendario, come desumibili dall'interpretazione logico-sistematica della Costituzione: omogeneità, chiarezza e semplicità, completezza, coerenza, idoneità a conseguire il fine perseguito, rispetto della natura ablativa dell'operazione referendaria. (Precedenti: S. 17/2016 - mass. 38712; S. 174/2011 - mass. 35668; S. 137/1993 - mass. 19268; S. 48/1981).
I requisiti di chiarezza, omogeneità e univocità del quesito, costantemente ritenuti necessario presupposto affinché il corpo elettorale possa esercitare una scelta libera e consapevole, sono desumibili dalla finalità incorporata nel quesito, cioè dalla finalità obiettivamente ricavabile in base alla sua formulazione e all'incidenza del referendum sul quadro normativo di riferimento. (Precedenti: S. 28/2017 - mass. 39531; S. 17/2016 - mass. 38712; S. 24/2011 - mass. 35369).
La tecnica del ritaglio di frammenti normativi e di singole parole, se si risolve in una abrogazione parziale della legge, non è di per sé causa di inammissibilità del quesito. A volte, essa è necessaria per consentire la riespansione di una compiuta disciplina già contenuta in nuce nel tessuto normativo, ma compressa per effetto dell'applicabilità delle disposizioni oggetto del referendum. Allorquando, invece, attraverso il ritaglio dei frammenti normativi, si persegue l'effetto di sostituire la disciplina investita dalla domanda referendaria con un'altra disciplina assolutamente diversa ed estranea al contesto normativo, che il quesito ed il corpo elettorale non possono creare ex novo né direttamente costruire, risulta tradita la funzione meramente abrogativa assegnata all'istituto di democrazia diretta previsto dall'art. 75 Cost. e la richiesta referendaria si rivela inammissibile, perché surrettiziamente propositiva. (Precedenti: S. 26/2017 - mass. 39549; S. 28/2011 - mass. 35383; S. 16/2008 - mass. 32090; S. 15/2008 - mass. 32083; S. 34/2000 - mass. 25168; S. 33/2000 - mass. 25138; S. 13/1999 - mass. 24412).