Sentenza 86/1999 (ECLI:IT:COST:1999:86)
Massima numero 24557
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  12/03/1999;  Decisione del  12/03/1999
Deposito del 23/03/1999; Pubblicazione in G. U. 31/03/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 86/99. EDILIZIA POPOLARE, ECONOMICA E SOVVENZIONATA - REGIONE LAZIO - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROVVEDIMENTO DEL SINDACO DI DECADENZA DALLA PREDETTA ASSEGNAZIONE - POSSIBILITA' PER L'INTERESSATO DI PROPORRE RICORSO AL PRETORE ENTRO TRENTA GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO - ATTRIBUZIONE AL PRETORE MEDESIMO DELLA FACOLTA' DI SOSPENDERE L'ESECUZIONE DEL DECRETO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 108 E 117 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 108 e 117 Cost., l'art. 18, commi 11 e 12, della legge della Regione Lazio 26 giugno 1987, n. 33 (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), i quali stabiliscono che contro il provvedimento del sindaco, di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, <> ed attribuiscono al pretore la <>. Infatti, premesso che, alla stregua della costante giurisprudenza della Corte, il legislatore regionale non puo' statuire in ordine a rimedi giurisdizionali ovvero ai poteri o alle facolta' dell'Autorita' giudiziaria, dato che l'art. 108 Cost. riserva la materia della giurisdizione e quella processuale alla competenza del legislatore statale; la violazione di tale parametro non puo' essere esclusa, qualora la legge regionale riproduca o disponga un rinvio alla normativa statale contenuta nell'art. 11, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo comma, del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, in quanto cio' comporta <>. Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve, altresi', essere dichiarata la illegittimita' costituzionale del tredicesimo comma dell'art. 18 della stessa legge regionale - il quale stabilisce che <>, poiche', essendo state dichiarate illegittime le norme contenute nell'undicesimo e nel dodicesimo comma dello stesso articolo, detta disposizione risulta priva di autonomo significato. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27