Sentenza 87/1999 (ECLI:IT:COST:1999:87)
Massima numero 24568
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
12/03/1999; Decisione del
12/03/1999
Deposito del 23/03/1999; Pubblicazione in G. U. 31/03/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 87/99. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - DECISIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA - APPELLO DELL'UFFICIO FINANZIARIO - TERMINI - DECORRENZA DALLA DATA DELLA FIRMA PER RICEVUTA, APPOSTA DAL FUNZIONARIO, DESTINATARIO DELLA COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO, SUL DUPLICATO DELL'AVVISO DA RESTITUIRE ALLA SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA - MANCATA PREVISIONE, INVECE, DELLA DECORRENZA DI TALE TERMINE DALLA CONSEGNA DEL PLICO DA PARTE DELL'UFFICIO POSTALE - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO PER IL CONTRIBUENTE - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AZIONE E DI DIFESA - INTERPRETAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE ALLA LUCE DEL D.P.R. N. 739 DEL 1981 - NON FONDATEZZA.
SENT. 87/99. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - DECISIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA - APPELLO DELL'UFFICIO FINANZIARIO - TERMINI - DECORRENZA DALLA DATA DELLA FIRMA PER RICEVUTA, APPOSTA DAL FUNZIONARIO, DESTINATARIO DELLA COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO, SUL DUPLICATO DELL'AVVISO DA RESTITUIRE ALLA SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA - MANCATA PREVISIONE, INVECE, DELLA DECORRENZA DI TALE TERMINE DALLA CONSEGNA DEL PLICO DA PARTE DELL'UFFICIO POSTALE - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO PER IL CONTRIBUENTE - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AZIONE E DI DIFESA - INTERPRETAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE ALLA LUCE DEL D.P.R. N. 739 DEL 1981 - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 22, comma 1, 32, comma 1 e ultimo, e 38, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1971, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), nella parte in cui prevedono che il termine per impugnare le decisioni della Commissione tributaria decorra, per l'amministrazione finanziaria, "dalla data in cui il funzionario dell'Ufficio destinatario della comunicazione del dispositivo appone la firma per ricevuta sul duplicato dell'avviso da restituire alla segreteria della Commissione tributaria e non dal momento in cui il plico e' stato (a questi) consegnato dall'Ufficio postale", sia perche' il mutato quadro normativo (artt. 19 e 25 d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, che hanno sostituito, rispettivamente, gli artt. 32 e 38 d.P.R. n. 636 del 1972), in forza del quale le comunicazioni a mezzo posta debbono essere effettuate in plico raccomandato "con avviso di ricevimento", induce a ritenere compiuta la comunicazione a mezzo posta alla data in cui il funzionario responsabile appone la propria firma sull'avviso di ricevimento spedito unitamente al plico raccomandato, tenuto conto che la funzione dell'avviso di ricevimento e' quella di attestare la data di ricezione dell'atto, dalla quale, ai sensi dell'art. 32, comma 5, seconda parte, d.P.R. n. 636 del 1972, decorre il termine dell'impugnazione; sia perche' la datazione e sottoscrizione per ricevuta dell'elenco da parte del funzionario dell'ufficio devono, in conformita' a quanto disposto dall'art. 32, comma 1, essere eseguite "immediatamente" e cioe' senza alcuna soluzione temporale rispetto alla ricezione del plico raccomandato, con la conseguenza che l'eventuale ritardo, con cui, successivamente alla data attestata dall'avviso di ricevimento del plico, il funzionario dell'ufficio destinatario della comunicazione abbia datato e sottoscritto l'elenco, non puo' assumere, proprio per la sua illegittimita', alcun rilievo ai fini del decorso del termine per l'impugnazione della decisione.
- S. n. 232/1998; O. nn. 214 e 263/1982.
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 22, comma 1, 32, comma 1 e ultimo, e 38, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1971, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), nella parte in cui prevedono che il termine per impugnare le decisioni della Commissione tributaria decorra, per l'amministrazione finanziaria, "dalla data in cui il funzionario dell'Ufficio destinatario della comunicazione del dispositivo appone la firma per ricevuta sul duplicato dell'avviso da restituire alla segreteria della Commissione tributaria e non dal momento in cui il plico e' stato (a questi) consegnato dall'Ufficio postale", sia perche' il mutato quadro normativo (artt. 19 e 25 d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, che hanno sostituito, rispettivamente, gli artt. 32 e 38 d.P.R. n. 636 del 1972), in forza del quale le comunicazioni a mezzo posta debbono essere effettuate in plico raccomandato "con avviso di ricevimento", induce a ritenere compiuta la comunicazione a mezzo posta alla data in cui il funzionario responsabile appone la propria firma sull'avviso di ricevimento spedito unitamente al plico raccomandato, tenuto conto che la funzione dell'avviso di ricevimento e' quella di attestare la data di ricezione dell'atto, dalla quale, ai sensi dell'art. 32, comma 5, seconda parte, d.P.R. n. 636 del 1972, decorre il termine dell'impugnazione; sia perche' la datazione e sottoscrizione per ricevuta dell'elenco da parte del funzionario dell'ufficio devono, in conformita' a quanto disposto dall'art. 32, comma 1, essere eseguite "immediatamente" e cioe' senza alcuna soluzione temporale rispetto alla ricezione del plico raccomandato, con la conseguenza che l'eventuale ritardo, con cui, successivamente alla data attestata dall'avviso di ricevimento del plico, il funzionario dell'ufficio destinatario della comunicazione abbia datato e sottoscritto l'elenco, non puo' assumere, proprio per la sua illegittimita', alcun rilievo ai fini del decorso del termine per l'impugnazione della decisione.
- S. n. 232/1998; O. nn. 214 e 263/1982.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
26/10/1972
n. 636
art. 22
co. 1
decreto del Presidente della Repubblica
26/10/1972
n. 636
art. 32
co. 1
decreto del Presidente della Repubblica
26/10/1972
n. 636
art. 32
co.
decreto del Presidente della Repubblica
26/10/1972
n. 636
art. 38
co. 3
decreto del Presidente della Repubblica
03/11/1981
n. 739
art. 19
co. 0
decreto del Presidente della Repubblica
03/11/1981
n. 739
art. 25
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte