Sentenza 88/1999 (ECLI:IT:COST:1999:88)
Massima numero 24585
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
12/03/1999; Decisione del
12/03/1999
Deposito del 23/03/1999; Pubblicazione in G. U. 31/03/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 88/99. LAVORO (TUTELA DEL) - REGIONE SICILIANA - LEGGE REGIONALE CONTENENTE NORME RIGUARDANTI, FRA L'ALTRO, IL SOSTEGNO E LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE, I LAVORI SOCIALMENTE UTILI ED INIZIATIVE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI E DELLE PREFETTURE - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PROMOSSO CON RICORSO DEL COMMISSARIO DELLO STATO PER VIOLAZIONE DEI LIMITI STATUTARI DELLA POTESTA' LEGISLATIVA REGIONALE, DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, NONCHE' DEGLI OBBLIGHI DELLA COPERTURA FINANZIARIA PER NUOVE E MAGGIORI SPESE E DEL RISPETTO DELLE PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - SUCCESSIVA PROMULGAZIONE DELLA LEGGE 'DE QUA', DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE, CON OMISSIONE DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
SENT. 88/99. LAVORO (TUTELA DEL) - REGIONE SICILIANA - LEGGE REGIONALE CONTENENTE NORME RIGUARDANTI, FRA L'ALTRO, IL SOSTEGNO E LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE, I LAVORI SOCIALMENTE UTILI ED INIZIATIVE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI E DELLE PREFETTURE - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PROMOSSO CON RICORSO DEL COMMISSARIO DELLO STATO PER VIOLAZIONE DEI LIMITI STATUTARI DELLA POTESTA' LEGISLATIVA REGIONALE, DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, NONCHE' DEGLI OBBLIGHI DELLA COPERTURA FINANZIARIA PER NUOVE E MAGGIORI SPESE E DEL RISPETTO DELLE PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - SUCCESSIVA PROMULGAZIONE DELLA LEGGE 'DE QUA', DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE, CON OMISSIONE DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, in riferimento agli artt. 12, 14 e 17, lettera f) dello Statuto speciale di autonomia e agli artt. 3, 51, 81, quarto comma, 97 e 136 (in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 407 del 1995) Cost., nei confronti della legge, approvata dall'Assemblea regionale il 28 luglio 1997 e recante "Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia", con censure particolarmente rivolte agli artt. 19, comma secondo, 22, primo, secondo e terzo comma, 23, primo comma, e 27, primo e terzo comma, concernenti, rispettivamente, piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione, progetti di utilita' collettiva e disposizioni speciali per gli uffici giudiziari e le prefetture, lavori socialmente utili, settori di impiego, e relativi supporti e rilevazione di dati, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Dopo l'instaurazione del giudizio, infatti, la delibera legislativa in questione e' stata promulgata come legge 7 agosto 1997, n. 30, con omissione delle disposizioni impugnate, che pertanto - secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale sul potere di promulgazione del Presidente della Regione e le modalita', con atto necessariamente unico ed irripetibile, del suo esercizio - non hanno prodotto alcun effetto nell'ordinamento, ne' sono piu' in grado di produrne, con la conseguenza che la proposta impugnativa risulta priva di oggetto.
- Nello stesso senso, da ultimo, S. nn. 339 e 216/1998.
Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, in riferimento agli artt. 12, 14 e 17, lettera f) dello Statuto speciale di autonomia e agli artt. 3, 51, 81, quarto comma, 97 e 136 (in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 407 del 1995) Cost., nei confronti della legge, approvata dall'Assemblea regionale il 28 luglio 1997 e recante "Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia", con censure particolarmente rivolte agli artt. 19, comma secondo, 22, primo, secondo e terzo comma, 23, primo comma, e 27, primo e terzo comma, concernenti, rispettivamente, piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione, progetti di utilita' collettiva e disposizioni speciali per gli uffici giudiziari e le prefetture, lavori socialmente utili, settori di impiego, e relativi supporti e rilevazione di dati, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Dopo l'instaurazione del giudizio, infatti, la delibera legislativa in questione e' stata promulgata come legge 7 agosto 1997, n. 30, con omissione delle disposizioni impugnate, che pertanto - secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale sul potere di promulgazione del Presidente della Regione e le modalita', con atto necessariamente unico ed irripetibile, del suo esercizio - non hanno prodotto alcun effetto nell'ordinamento, ne' sono piu' in grado di produrne, con la conseguenza che la proposta impugnativa risulta priva di oggetto.
- Nello stesso senso, da ultimo, S. nn. 339 e 216/1998.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
28/07/1997
n. 0
art. 19
co. 2
legge della Regione siciliana
28/07/1997
n. 0
art. 22
co. 1
legge della Regione siciliana
28/07/1997
n. 0
art. 22
co. 2
legge della Regione siciliana
28/07/1997
n. 0
art. 22
co. 3
legge della Regione siciliana
28/07/1997
n. 0
art. 23
co. 1
legge della Regione siciliana
28/07/1997
n. 0
art. 27
co. 1
legge della Regione siciliana
28/07/1997
n. 0
art. 27
co. 3
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 12
statuto regione Sicilia
art. 14
statuto regione Sicilia
art. 17
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 51
Costituzione
art. 81
co. 4
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 136
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 16/05/1994
n. 299
art. 14
legge 19/07/1994
n. 451
art. 0
legge 24/06/1997
n. 196
art. 20
legge 24/06/1997
n. 196
art. 21
legge 24/06/1997
n. 196
art. 22
legge 23/10/1992
n. 421
art. 2 lett. r)