Sentenza 89/1999 (ECLI:IT:COST:1999:89)
Massima numero 24577
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
12/03/1999; Decisione del
12/03/1999
Deposito del 23/03/1999; Pubblicazione in G. U. 31/03/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 89/99. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - CONDANNATI PER DETERMINATI REATI (PREVISTI DA ART. 4-BIS LEGGE N. 354/1975) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - AMMISSIONE AL BENEFICIO DOPO L'ESPIAZIONE DI ALMENO META' (ANZICHE' DI ALMENO DUE TERZI) DELLA PENA, NEI CASI DI PRESTATA UTILE COLLABORAZIONE CON LA GIUSTIZIA E NON, INVECE, NEI CASI IN CUI L'INTEGRALE ACCERTAMENTO DEI FATTI RENDA LA COLLABORAZIONE IMPOSSIBILE - RILEVATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' RISPETTO ALLE IPOTESI IN CUI, AD ALTRI FINI, LA MANCATA EQUIPARAZIONE DELLA COLLABORAZIONE IMPOSSIBILE ALLA COLLABORAZIONE PRESTATA E' STATA RICONOSCIUTA INCOSTITUZIONALE - CONSEGUENTE DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA, CON INCIDENZA ANCHE SU QUELLO DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - INSUSSISTENZA - ETEROGENEITA' DELLE SITUAZIONI NORMATIVE POSTE A CONFRONTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 89/99. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - CONDANNATI PER DETERMINATI REATI (PREVISTI DA ART. 4-BIS LEGGE N. 354/1975) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - AMMISSIONE AL BENEFICIO DOPO L'ESPIAZIONE DI ALMENO META' (ANZICHE' DI ALMENO DUE TERZI) DELLA PENA, NEI CASI DI PRESTATA UTILE COLLABORAZIONE CON LA GIUSTIZIA E NON, INVECE, NEI CASI IN CUI L'INTEGRALE ACCERTAMENTO DEI FATTI RENDA LA COLLABORAZIONE IMPOSSIBILE - RILEVATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' RISPETTO ALLE IPOTESI IN CUI, AD ALTRI FINI, LA MANCATA EQUIPARAZIONE DELLA COLLABORAZIONE IMPOSSIBILE ALLA COLLABORAZIONE PRESTATA E' STATA RICONOSCIUTA INCOSTITUZIONALE - CONSEGUENTE DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA, CON INCIDENZA ANCHE SU QUELLO DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - INSUSSISTENZA - ETEROGENEITA' DELLE SITUAZIONI NORMATIVE POSTE A CONFRONTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, commi 2 e 3, del d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203) e 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., in quanto prevedono che ai condannati per i reati di cui all'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, la liberazione condizionale possa essere concessa dopo l'espiazione di almeno meta' (anziche' di almeno due terzi) della pena, fermi restando gli ulteriori requisiti e gli altri limiti di pena previsti dall'art. 176 cod. pen., nei casi in cui abbiano prestato un'utile collaborazione con la giustizia, e non, invece, in quelli in cui l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilita' operato con sentenza irrevocabile, tale utile collaborazione renda impossibile. L'assunto del giudice 'a quo' - secondo il quale la mancata equiparazione della collaborazione impossibile alla collaborazione prestata, essendo stata riconosciuta contraria a Costituzione, riguardo alla liberazione condizionale e ad altri benefici, dalla sentenza n. 68 del 1995 e da altre, precedenti e successive ad essa, ai fini della ammissione agli stessi, dovrebbe esserlo anche relativamente ai limiti di pena espiata stabiliti, con l'intento di aggravare la condizione penitenziaria dei condannati, dalle norme impugnate - non puo', trattandosi di situazioni normative strutturalmente e funzionalmente eterogenee, e percio' non omologabili, essere condiviso. Mentre infatti e' di tutta evidenza che ancorare alla collaborazione la stessa astratta possibilita' di fruire di fondamentali strumenti rieducativi, ha un senso ove si versi in ipotesi di "collaborazione oggettivamente esigibile" e quindi, naturalmente e giuridicamente "possibile", e' altrettanto chiaro che di fronte al limite di pena espiata che taluni condannati incontrano per essere ammessi alla liberazione condizionale, la condotta collaborativa puo' assumere rilievo solo se ed in quanto sia stata effettivamente prestata, giacche', ove cosi' non fosse, si determinerebbe un trattamento "sanzionatorio" piu' blando non in funzione di un comportamento positivo, ma in ragione della semplice impossibilita' di prestare un simile comportamento, con palese compromissione di quello stesso parametro di ragionevolezza che il rimettente deduce a conforto della opposta soluzione.
- V. S. n. 68/1995 (gia' citata nel testo).
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, commi 2 e 3, del d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203) e 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., in quanto prevedono che ai condannati per i reati di cui all'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, la liberazione condizionale possa essere concessa dopo l'espiazione di almeno meta' (anziche' di almeno due terzi) della pena, fermi restando gli ulteriori requisiti e gli altri limiti di pena previsti dall'art. 176 cod. pen., nei casi in cui abbiano prestato un'utile collaborazione con la giustizia, e non, invece, in quelli in cui l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilita' operato con sentenza irrevocabile, tale utile collaborazione renda impossibile. L'assunto del giudice 'a quo' - secondo il quale la mancata equiparazione della collaborazione impossibile alla collaborazione prestata, essendo stata riconosciuta contraria a Costituzione, riguardo alla liberazione condizionale e ad altri benefici, dalla sentenza n. 68 del 1995 e da altre, precedenti e successive ad essa, ai fini della ammissione agli stessi, dovrebbe esserlo anche relativamente ai limiti di pena espiata stabiliti, con l'intento di aggravare la condizione penitenziaria dei condannati, dalle norme impugnate - non puo', trattandosi di situazioni normative strutturalmente e funzionalmente eterogenee, e percio' non omologabili, essere condiviso. Mentre infatti e' di tutta evidenza che ancorare alla collaborazione la stessa astratta possibilita' di fruire di fondamentali strumenti rieducativi, ha un senso ove si versi in ipotesi di "collaborazione oggettivamente esigibile" e quindi, naturalmente e giuridicamente "possibile", e' altrettanto chiaro che di fronte al limite di pena espiata che taluni condannati incontrano per essere ammessi alla liberazione condizionale, la condotta collaborativa puo' assumere rilievo solo se ed in quanto sia stata effettivamente prestata, giacche', ove cosi' non fosse, si determinerebbe un trattamento "sanzionatorio" piu' blando non in funzione di un comportamento positivo, ma in ragione della semplice impossibilita' di prestare un simile comportamento, con palese compromissione di quello stesso parametro di ragionevolezza che il rimettente deduce a conforto della opposta soluzione.
- V. S. n. 68/1995 (gia' citata nel testo).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
13/05/1991
n. 152
art. 2
co. 2
decreto-legge
13/05/1991
n. 152
art. 2
co. 3
legge
12/07/1991
n. 203
art. 0
co. 0
legge
26/07/1975
n. 354
art. 58
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte