Ordinanza 91/1999 (ECLI:IT:COST:1999:91)
Massima numero 24586
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
12/03/1999; Decisione del
12/03/1999
Deposito del 23/03/1999; Pubblicazione in G. U. 31/03/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 91/99. SANITA' PUBBLICA - TERAPIE IN CAMPO ONCOLOGICO - NORME DI DECRETI-LEGGE CONVERTITI - NON CONSENTITA INCLUSIONE TRA I MEDICINALI SOMMINISTRABILI GRATUITAMENTE DAL S.S.N., PER LA MANCANZA DEI RICHIESTI "RISULTATI DI STUDI CLINICI DI FASE SECONDA", DEI FARMACI DEL C.D. METODO DI BELLA - OBBLIGHI, CON SANZIONI DISCIPLINARI, PER MEDICI E FARMACISTI, IN ORDINE ALLA PRESCRIZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI MEDICINALI PER INDICAZIONI TERAPEUTICHE DIVERSE DA QUELLE AUTORIZZATE DAL MINISTRO DELLA SANITA' - DENUNCIATA INGIUSTIFICATA DISPARITA', TRA I MALATI TERMINALI SELEZIONATI PER LA SPERIMENTAZIONE UFFICIALE E QUELLI CHE NON VI PARTECIPANO, CON INCIDENZA SUL PRINCIPIO DELLA LIBERTA' DI CURA COME ESPRESSIONE DEL DIRITTO ALLA SALUTE - RILEVATO SOSTANZIALE CONTENUTO DI LEGGI-PROVVEDIMENTO NEI DECRETI-LEGGE IMPUGNATI, IN CONTRASTO CON I PRINCIPI DELLA GENERALITA' ED ASTRATTEZZA DELLA LEGGE E DELLA DIVISIONE DEI POTERI - SOPRAVVENUTE MODIFICHE DELLA PORTATA EFFETTIVA DELLE DISPOSIZIONI CENSURATE, IN SEGUITO ALLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DI ALCUNE DI ESSE, ED ALLA EMANAZIONE DI UN NUOVO DECRETO-LEGGE DA PARTE DEL GOVERNO, E DI UNA CIRCOLARE DEL MINISTRO DELLA SANITA' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI 'A QUIBUS' PER NECESSARIO RIESAME DELLA RILEVANZA DELLE QUESTIONI.
ORD. 91/99. SANITA' PUBBLICA - TERAPIE IN CAMPO ONCOLOGICO - NORME DI DECRETI-LEGGE CONVERTITI - NON CONSENTITA INCLUSIONE TRA I MEDICINALI SOMMINISTRABILI GRATUITAMENTE DAL S.S.N., PER LA MANCANZA DEI RICHIESTI "RISULTATI DI STUDI CLINICI DI FASE SECONDA", DEI FARMACI DEL C.D. METODO DI BELLA - OBBLIGHI, CON SANZIONI DISCIPLINARI, PER MEDICI E FARMACISTI, IN ORDINE ALLA PRESCRIZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI MEDICINALI PER INDICAZIONI TERAPEUTICHE DIVERSE DA QUELLE AUTORIZZATE DAL MINISTRO DELLA SANITA' - DENUNCIATA INGIUSTIFICATA DISPARITA', TRA I MALATI TERMINALI SELEZIONATI PER LA SPERIMENTAZIONE UFFICIALE E QUELLI CHE NON VI PARTECIPANO, CON INCIDENZA SUL PRINCIPIO DELLA LIBERTA' DI CURA COME ESPRESSIONE DEL DIRITTO ALLA SALUTE - RILEVATO SOSTANZIALE CONTENUTO DI LEGGI-PROVVEDIMENTO NEI DECRETI-LEGGE IMPUGNATI, IN CONTRASTO CON I PRINCIPI DELLA GENERALITA' ED ASTRATTEZZA DELLA LEGGE E DELLA DIVISIONE DEI POTERI - SOPRAVVENUTE MODIFICHE DELLA PORTATA EFFETTIVA DELLE DISPOSIZIONI CENSURATE, IN SEGUITO ALLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DI ALCUNE DI ESSE, ED ALLA EMANAZIONE DI UN NUOVO DECRETO-LEGGE DA PARTE DEL GOVERNO, E DI UNA CIRCOLARE DEL MINISTRO DELLA SANITA' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI 'A QUIBUS' PER NECESSARIO RIESAME DELLA RILEVANZA DELLE QUESTIONI.
Testo
Deve ordinarsi la restituzione alle autorita' rimettenti degli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 32, 70 e 77 Cost., nei confronti delle disposizioni degli artt. 1, comma 4, del d.l. 11 ottobre 1996, n. 536 (convertito in legge 23 dicembre 1996, n. 648) e degli artt. 2, 3, 4 e 5 del d.l. 17 febbraio 1998, n. 23 (convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 1998, n. 94), le quali prevedono che in nessun caso possono essere inseriti nell'elenco dei farmaci somministrabili gratuitamente dal S.S.N. medicinali per i quali "non siano gia' disponibili risultati di studi clinici di fase seconda", con conseguente esclusione dalla somministrazione gratuita dei farmaci del c.d. metodo Di Bella, e prevedono altresi' obblighi, con sanzioni disciplinari, per medici e farmacisti, in ordine alla prescrizione e somministrazione di medicinali per indicazioni terapeutiche diverse da quelle autorizzate dal Ministro della sanita'. Successivamente al deposito delle ordinanze di rinvio, infatti, con sentenza n. 185 del 1998 e' stata dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, ultima proposizione, e dell'art. 3, comma 4, del d.l. n. 23 del 1998, in seguito alla quale il Governo, per darvi attuazione, ha emanato il d.l. 16 giugno 1998, n. 186 (convertito con modificazioni in legge 30 luglio 1998, n. 257) e il Ministro della sanita', a sua volta, con ordinanza del 20 novembre 1998, ha disposto (v. in particolare l'art. 1, comma 3, della stessa ordinanza) che i pazienti i quali, sotto la responsabilita' del medico curante, hanno usufruito del "multitrattamento Di Bella", possono proseguirlo qualora la malattia risulti stabile, previa effettuazione di controlli clinico strumentali, e pertanto e' necessaria una nuova valutazione, alla luce dello 'ius superveniens', della rilevanza delle questioni nei giudizi di provenienza.
Deve ordinarsi la restituzione alle autorita' rimettenti degli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 32, 70 e 77 Cost., nei confronti delle disposizioni degli artt. 1, comma 4, del d.l. 11 ottobre 1996, n. 536 (convertito in legge 23 dicembre 1996, n. 648) e degli artt. 2, 3, 4 e 5 del d.l. 17 febbraio 1998, n. 23 (convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 1998, n. 94), le quali prevedono che in nessun caso possono essere inseriti nell'elenco dei farmaci somministrabili gratuitamente dal S.S.N. medicinali per i quali "non siano gia' disponibili risultati di studi clinici di fase seconda", con conseguente esclusione dalla somministrazione gratuita dei farmaci del c.d. metodo Di Bella, e prevedono altresi' obblighi, con sanzioni disciplinari, per medici e farmacisti, in ordine alla prescrizione e somministrazione di medicinali per indicazioni terapeutiche diverse da quelle autorizzate dal Ministro della sanita'. Successivamente al deposito delle ordinanze di rinvio, infatti, con sentenza n. 185 del 1998 e' stata dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, ultima proposizione, e dell'art. 3, comma 4, del d.l. n. 23 del 1998, in seguito alla quale il Governo, per darvi attuazione, ha emanato il d.l. 16 giugno 1998, n. 186 (convertito con modificazioni in legge 30 luglio 1998, n. 257) e il Ministro della sanita', a sua volta, con ordinanza del 20 novembre 1998, ha disposto (v. in particolare l'art. 1, comma 3, della stessa ordinanza) che i pazienti i quali, sotto la responsabilita' del medico curante, hanno usufruito del "multitrattamento Di Bella", possono proseguirlo qualora la malattia risulti stabile, previa effettuazione di controlli clinico strumentali, e pertanto e' necessaria una nuova valutazione, alla luce dello 'ius superveniens', della rilevanza delle questioni nei giudizi di provenienza.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
21/10/1996
n. 536
art. 1
co. 4
legge
23/12/1996
n. 648
art. 0
co. 0
decreto-legge
17/02/1998
n. 23
art. 2
co. 0
decreto-legge
17/02/1998
n. 23
art. 3
co. 3
decreto-legge
17/02/1998
n. 23
art. 3
co. 4
decreto-legge
17/02/1998
n. 23
art. 5
co. 3
legge
08/04/1998
n. 94
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 70
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte