Sentenza 92/1999 (ECLI:IT:COST:1999:92)
Massima numero 24596
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GRANATA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
22/03/1999; Decisione del
22/03/1999
Deposito del 26/03/1999; Pubblicazione in G. U. 31/03/1999
Massime associate alla pronuncia:
24597
Titolo
SENT. 92/99 A. REGIONE SICILIANA - PRESIDENTE DELLA REGIONE - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONDIZIONI - NECESSARIA PRESENZA, NELLE MATERIE IN DISCUSSIONE, DI UN INTERESSE PECULIARE E DIFFERENZIATO DELLA REGIONE - SOSTANZIALE IDENTITA', AL RIGUARDO, TRA LE NORME DELLO STATUTO SICILIANO E QUELLE DEGLI ALTRI STATUTI REGIONALI SPECIALI.
SENT. 92/99 A. REGIONE SICILIANA - PRESIDENTE DELLA REGIONE - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONDIZIONI - NECESSARIA PRESENZA, NELLE MATERIE IN DISCUSSIONE, DI UN INTERESSE PECULIARE E DIFFERENZIATO DELLA REGIONE - SOSTANZIALE IDENTITA', AL RIGUARDO, TRA LE NORME DELLO STATUTO SICILIANO E QUELLE DEGLI ALTRI STATUTI REGIONALI SPECIALI.
Testo
La partecipazione del Presidente della Regione siciliana al Consiglio dei ministri e' garantita dall'art. 21, terzo comma, dello statuto solo quando siano in discussione oggetti che coinvolgono un interesse, proprio e peculiare, di questa singola Regione. Sotto questo profilo, infatti, la norma dello statuto siciliano - nella interpretazione del quale, nonostante la mancata effettuazione del coordinamento previsto dall'articolo unico, secondo comma, del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, non si puo' non tener conto, oltre che della Costituzione, la' dove il testo lo consenta e in assenza di una 'ratio' contraria, dei criteri uniformi emergenti dalle discipline degli altri statuti speciali e dalla relativa giurisprudenza - non si differenzia sostanzialmente dalle analoghe norme presenti in essi, giacche' per tutte - pur con le differenze delle espressioni utilizzate ("intervento" anziche' "partecipazione"; "questioni che riguardano particolarmente la Regione" anziche' "materie che interessano la Regione") vale il principio per cui si richiede la presenza di un interesse differenziato della singola Regione. Cosicche' non basta, per rendere necessaria la partecipazione del presidente regionale, che il Consiglio deliberi su argomenti di generico interesse delle regioni o di un gruppo di esse. - Cfr. S. nn. 166/1976, 545/1989, 627/1988, 544/1989, 224/1990, 343/1990, 381/1990, 37/1991 e 398/1998. red.: S. Pomodoro
La partecipazione del Presidente della Regione siciliana al Consiglio dei ministri e' garantita dall'art. 21, terzo comma, dello statuto solo quando siano in discussione oggetti che coinvolgono un interesse, proprio e peculiare, di questa singola Regione. Sotto questo profilo, infatti, la norma dello statuto siciliano - nella interpretazione del quale, nonostante la mancata effettuazione del coordinamento previsto dall'articolo unico, secondo comma, del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, non si puo' non tener conto, oltre che della Costituzione, la' dove il testo lo consenta e in assenza di una 'ratio' contraria, dei criteri uniformi emergenti dalle discipline degli altri statuti speciali e dalla relativa giurisprudenza - non si differenzia sostanzialmente dalle analoghe norme presenti in essi, giacche' per tutte - pur con le differenze delle espressioni utilizzate ("intervento" anziche' "partecipazione"; "questioni che riguardano particolarmente la Regione" anziche' "materie che interessano la Regione") vale il principio per cui si richiede la presenza di un interesse differenziato della singola Regione. Cosicche' non basta, per rendere necessaria la partecipazione del presidente regionale, che il Consiglio deliberi su argomenti di generico interesse delle regioni o di un gruppo di esse. - Cfr. S. nn. 166/1976, 545/1989, 627/1988, 544/1989, 224/1990, 343/1990, 381/1990, 37/1991 e 398/1998. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 21
co. 3
Altri parametri e norme interposte