Sentenza 92/1999 (ECLI:IT:COST:1999:92)
Massima numero 24597
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GRANATA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  22/03/1999;  Decisione del  22/03/1999
Deposito del 26/03/1999; Pubblicazione in G. U. 31/03/1999
Massime associate alla pronuncia:  24596


Titolo
SENT. 92/99 B. FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 1997 - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SUL DISEGNO DI LEGGE RELATIVO - INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA CONSENTITO SOLO RIGUARDO ALL'ART. 16 MA NON SULL'INTERO TESTO - CONFLITTO SOLLEVATO DALLA REGIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRECETTO STATUTARIO CONCERNENTE TALE INTERVENTO - ESCLUSIONE - MANCANZA, NEL CASO, NELLA MATERIA IN DISCUSSIONE, DEL NECESSARIO PECULIARE E DIFFERENZIATO INTERESSE DELLA REGIONE - NON SPETTANZA ALLA RICORRENTE DELLA RIVENDICATA ATTRIBUZIONE.

Testo
Il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione siciliana in ordine alla partecipazione del Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 21, terzo comma, dello statuto speciale, alla discussione e deliberazione in Consiglio dei ministri, nella seduta del 27 settembre 1996, del disegno di legge, collegato alla legge finanziaria 1997, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", per essere stato il suo intervento consentito solo limitatamente all'art. 16 (dove si prevedeva il concorso della Regione siciliana al finanziamento della spesa sanitaria) e non, invece - come dal Presidente della Regione preteso - riguardo all'intero contenuto del disegno di legge, non puo' essere accolto. Ne' per il complesso del collegato - caratterizzato com'e' da contenuti estremamente vari e non omogenei, riguardanti interessi dell'intera comunita' nazionale - ne' per le disposizioni di esso che la ricorrente si e' limitata a citare, e solo esemplificativamente - come l'art. 2, comma 1, sui livelli di assistenza; l'art. 2, comma 2, in tema di prestazioni in regime di ricovero; l'art. 3, comma 1, sulla quantita' e sulle tipologie di prestazioni che possono essere erogate piu' convenientemente nelle strutture pubbliche e in quelle private, e l'art. 3, comma 2, sulla ripartizione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, e neppure per le norme, genericamente indicate dalla ricorrente, contenute nel titolo II in materia di entrate - puo' infatti dirsi presente quell'interesse differenziato e peculiare della Regione che solo, in base al richiamato precetto statutario - come la Corte costituzionale ha piu' volte affermato - rende necessaria la partecipazione del Presidente della Regione al Consiglio dei ministri. Mentre, riguardo alle censure con le quali si lamentano le modalita' procedurali adottate dalla Presidenza del Consiglio per la convocazione del Presidente della Regione, per essere stato inviato il telegramma di convocazione solo il giorno prima della seduta, senza allegare alla convocazione lo schema del disegno di legge, va precisato anzitutto che non ogni vizio del procedimento potrebbe automaticamente convertirsi in motivo di conflitto di attribuzioni, in assenza di una sostanziale lesione dell'attribuzione fatta valere, e che in ogni caso, nella specie, la convocazione e' avvenuta con le forme e le modalita' abitualmente seguite nei riguardi dei Ministri oltre che dei Presidenti regionali, sia pure in via di urgenza, conformemente a quanto e' espressamente previsto dal regolamento interno del Consiglio dei ministri, approvato con d.P.C.M. del 10 novembre 1993 (artt. 5, comma 4, e 6). - V. la precedente massima A ed ivi richiami. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 21  co. 3

Altri parametri e norme interposte