Magistratura - In genere - Composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari - Richiesta di referendum abrogativo volto a consentire la partecipazione dei membri "laici" (avvocati e professori universitari) alle deliberazioni inerenti a carriere e status dei magistrati - Assenza delle cause di inammissibilità previste dall'art. 75 Cost. - Quesito chiaro, omogeneo e univoco - Utilizzo della tecnica del ritaglio che non contraddice la natura ablativa dell'istituto referendario - Ammissibilità della richiesta. (Classif. 147001).
È dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del d.lgs. n. 25 del 2006, limitatamente alle seguenti parti: art. 8, comma 1, limitatamente alle parole «esclusivamente» e «relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a)»; art. 16, comma 1, limitatamente alle parole: «esclusivamente» e «relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e)», richiesta dichiarata legittima, con ordinanza pronunciata il 1° dicembre 2021 dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione. Non sussiste alcuna delle cause di inammissibilità indicate nell'art. 75 Cost. e sono rispettati i requisiti di chiarezza, omogeneità e univocità del quesito, che è espressione di una matrice razionalmente unitaria, essendo l'intento referendario quello di abrogare i frammenti normativi che precludono la partecipazione dei membri laici del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari alle deliberazioni inerenti a carriere e status dei magistrati. La proposta referendaria, pur utilizzando la tecnica del ritaglio di frammenti normativi e di singole parole, non contraddice la natura abrogativa dell'istituto, né è surrettiziamente propositiva, in quanto essa appare diretta a sottrarre dall'ordinamento un certo contenuto normativo - la limitazione della sfera di competenza dei componenti laici dei Consigli in questione - affinché esso venga sostituito con quanto sopravvive all'abrogazione, per effetto della fisiologica espansione delle norme residue). (Precedente: S. 36/1997).