Ordinanza 95/1999 (ECLI:IT:COST:1999:95)
Massima numero 24536
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  22/03/1999;  Decisione del  22/03/1999
Deposito del 26/03/1999; Pubblicazione in G. U. 31/03/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 95/99. PROCEDIMENTO PENALE - REATO DI FALSE INFORMAZIONI AL PUBBLICO MINISTERO - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO PER TALE REATO FINO ALLA PRONUNCIA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO NEL PROCEDIMENTO NEL CORSO DEL QUALE SONO STATE ASSUNTE LE INFORMAZIONI - MANCATA ESTENSIONE DELLA SOSPENSIONE AI PROCEDIMENTI NEI QUALI, ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE IMPUGNATA, SIA GIA' STATA ESERCITATA L'AZIONE PENALE AI SENSI DELL'ART. 405 COD. PROC. PEN. - DEDOTTA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI AVENTI IDENTICHE POSIZIONI PROCESSUALI - QUESTIONE GIA' DICHIARATA MANIFESTAMENTE INFONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Manifesta infondatezza della questione, essendo stata la stessa gia' dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 61 del 1998, nella quale la Corte ha affermato che <>. Invero, dopo l'esercizio dell'azione penale per il reato di false informazioni, la posizione dell'imputato e' ormai sottoposta al giudizio della autorita' giurisdizionale e, quindi, sottratta a potenziali condizionamenti da parte del pubblico ministero davanti al quale il reato e' stato commesso.

Atti oggetto del giudizio

legge  08/08/1995  n. 332  art. 28  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte