Ordinanza 96/1999 (ECLI:IT:COST:1999:96)
Massima numero 24535
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
22/03/1999; Decisione del
22/03/1999
Deposito del 26/03/1999; Pubblicazione in G. U. 31/03/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 96/99. PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - RICHIESTA DI INCIDENTE PROBATORIO FORMULATA DAL PUBBLICO MINISTERO AI SENSI DELL'ART. 392 C.P.P., COME MODIFICATO DALLA LEGGE 7 AGOSTO 1997, N. 267 - NUOVO REGIME DI UTILIZZAZIONE DELLE DICHIARAZIONI RESE DA COIMPUTATI O IMPUTATI IN PROCEDIMENTO CONNESSO - ASSERITA POSSIBILITA' PER L'ORGANO DELLA PUBBLICA ACCUSA DI PORRE IN ESSERE STRATEGIE DISCRIMINATORIE NEI CONFRONTI DEGLI IMPUTATI - CONSEGUENTE LIMITAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE PRIVA DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 96/99. PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - RICHIESTA DI INCIDENTE PROBATORIO FORMULATA DAL PUBBLICO MINISTERO AI SENSI DELL'ART. 392 C.P.P., COME MODIFICATO DALLA LEGGE 7 AGOSTO 1997, N. 267 - NUOVO REGIME DI UTILIZZAZIONE DELLE DICHIARAZIONI RESE DA COIMPUTATI O IMPUTATI IN PROCEDIMENTO CONNESSO - ASSERITA POSSIBILITA' PER L'ORGANO DELLA PUBBLICA ACCUSA DI PORRE IN ESSERE STRATEGIE DISCRIMINATORIE NEI CONFRONTI DEGLI IMPUTATI - CONSEGUENTE LIMITAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE PRIVA DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione la quale e' palesemente priva di rilevanza, atteso che il rimettente, quale giudice per l'udienza preliminare investito di una richiesta di incidente probatorio, non deve fare applicazione delle norme impugnate: ne' dell'art. 513 cod. proc. pen. - che disciplina il nuovo regime di utilizzazione dibattimentale delle dichiarazioni rese in precedenza da coimputati o imputati in procedimenti connessi che si avvalgano della facolta' di non rispondere o che rifiutino di sottoporsi all'esame -, ne' dell'art. 6 della legge 8 agosto 1997, n. 267 - <> -, mentre nell'udienza preliminare trovano diretta applicazione l'art. 421, comma 2, cod. proc. pen. e, tenendo conto dell'integrazione introdotta dalla sentenza n. 77 del 1994, l'art. 392, cod. proc. pen., entrambi modificati dalla legge n. 267 del 1997. Peraltro, il giudice 'a quo' non chiarisce neppure quale dovrebbe essere l'intervento della Corte atto a ricondurre la normativa, del tutto genericamente impugnata, a legittimita' costituzionale.
Manifesta inammissibilita' della questione la quale e' palesemente priva di rilevanza, atteso che il rimettente, quale giudice per l'udienza preliminare investito di una richiesta di incidente probatorio, non deve fare applicazione delle norme impugnate: ne' dell'art. 513 cod. proc. pen. - che disciplina il nuovo regime di utilizzazione dibattimentale delle dichiarazioni rese in precedenza da coimputati o imputati in procedimenti connessi che si avvalgano della facolta' di non rispondere o che rifiutino di sottoporsi all'esame -, ne' dell'art. 6 della legge 8 agosto 1997, n. 267 - <
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 513
co. 0
legge
07/08/1997
n. 267
art. 6
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte