Ordinanza 98/1999 (ECLI:IT:COST:1999:98)
Massima numero 24537
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  22/03/1999;  Decisione del  22/03/1999
Deposito del 26/03/1999; Pubblicazione in G. U. 31/03/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 98/99. PROCESSO PENALE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - QUESTIONE MOTIVATA SOLO 'PER RELATIONEM' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione, poiche' - premesso che il giudice rimettente motiva sulla non manifesta infondatezza della stessa facendo riferimento <>, in una ordinanza del Tribunale di Milano, che non e' stata allegata ne' risulta individuabile attraverso i dati riportati nell'ordinanza di rinvio - essa appare assolutamente carente di autonoma motivazione in ordine al predetto profilo. - Cfr., 'ex multis', O. n. 419/1997, 169/1995, 411/1994, 513/1993, nelle quali la Corte ha affermato che non possono avere ingresso nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale questioni motivate solo 'per relationem'. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 101  co. 2

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 111  co. 1

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte