Ordinanza 98/1999 (ECLI:IT:COST:1999:98)
Massima numero 24537
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
22/03/1999; Decisione del
22/03/1999
Deposito del 26/03/1999; Pubblicazione in G. U. 31/03/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 98/99. PROCESSO PENALE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - QUESTIONE MOTIVATA SOLO 'PER RELATIONEM' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 98/99. PROCESSO PENALE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - QUESTIONE MOTIVATA SOLO 'PER RELATIONEM' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione, poiche' - premesso che il giudice rimettente motiva sulla non manifesta infondatezza della stessa facendo riferimento <>, in una ordinanza del Tribunale di Milano, che non e' stata allegata ne' risulta individuabile attraverso i dati riportati nell'ordinanza di rinvio - essa appare assolutamente carente di autonoma motivazione in ordine al predetto profilo. - Cfr., 'ex multis', O. n. 419/1997, 169/1995, 411/1994, 513/1993, nelle quali la Corte ha affermato che non possono avere ingresso nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale questioni motivate solo 'per relationem'. red.: G. Leo
Manifesta inammissibilita' della questione, poiche' - premesso che il giudice rimettente motiva sulla non manifesta infondatezza della stessa facendo riferimento <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 111
co. 1
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte