Ordinanza 99/1999 (ECLI:IT:COST:1999:99)
Massima numero 24539
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
22/03/1999; Decisione del
22/03/1999
Deposito del 26/03/1999; Pubblicazione in G. U. 31/03/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 99/99. PROCESSO PENALE - DICHIARAZIONI RESE DURANTE LE INDAGINI DAI SOGGETTI INDICATI NELL'ART. 513 COD. PROC. PEN., CHE SI AVVALGANO IN DIBATTIMENTO DELLA FACOLTA' DI NON RISPONDERE - UTILIZZABILITA' - LIMITI - IPOTESI IN CUI IL COIMPUTATO O L'IMPUTATO DI REATO CONNESSO SI AVVALGANO DELLA FACOLTA' DI NON RISPONDERE NEL CORSO DELL'INCIDENTE PROBATORIO DISPOSTO AI SENSI DELL'ART. 6, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1997, N. 267 DOPO LA CHIUSURA DELLE INDAGINI PRELIMINARI - <> - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 111 E 112 COST. - DIFETTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 99/99. PROCESSO PENALE - DICHIARAZIONI RESE DURANTE LE INDAGINI DAI SOGGETTI INDICATI NELL'ART. 513 COD. PROC. PEN., CHE SI AVVALGANO IN DIBATTIMENTO DELLA FACOLTA' DI NON RISPONDERE - UTILIZZABILITA' - LIMITI - IPOTESI IN CUI IL COIMPUTATO O L'IMPUTATO DI REATO CONNESSO SI AVVALGANO DELLA FACOLTA' DI NON RISPONDERE NEL CORSO DELL'INCIDENTE PROBATORIO DISPOSTO AI SENSI DELL'ART. 6, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1997, N. 267 DOPO LA CHIUSURA DELLE INDAGINI PRELIMINARI - <
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza, in quanto - premesso che essa concerne una regola di valutazione probatoria destinata a circoscrivere la utilizzabilita' ai fini della decisione di merito delle dichiarazioni rese durante le indagini dai soggetti indicati nell'art. 513 cod. proc. pen.; e che la normativa censurata attiene alla formazione ed alla valutazione della prova nel giudizio dibattimentale, ed e' pertanto estranea alla disciplina della udienza preliminare, nella quale il giudice ha il potere-dovere di utilizzare tutti gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, dai quali puo' trarre ogni elemento di convincimento ai fini del rinvio a giudizio o della pronuncia di non luogo a procedere - deve escludersi che la disposizione denunciata possa essere applicata dal giudice che assume anticipatamente, mediante incidente probatorio, una prova la cui valutazione e utilizzazione e' comunque riservata al giudice del dibattimento. Ne consegue che la questione risulta sollevata da un giudice che non ha alcuna veste per dare applicazione alla regola della quale lamenta la mancanza.
- V. S. n. 77/1994.
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza, in quanto - premesso che essa concerne una regola di valutazione probatoria destinata a circoscrivere la utilizzabilita' ai fini della decisione di merito delle dichiarazioni rese durante le indagini dai soggetti indicati nell'art. 513 cod. proc. pen.; e che la normativa censurata attiene alla formazione ed alla valutazione della prova nel giudizio dibattimentale, ed e' pertanto estranea alla disciplina della udienza preliminare, nella quale il giudice ha il potere-dovere di utilizzare tutti gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, dai quali puo' trarre ogni elemento di convincimento ai fini del rinvio a giudizio o della pronuncia di non luogo a procedere - deve escludersi che la disposizione denunciata possa essere applicata dal giudice che assume anticipatamente, mediante incidente probatorio, una prova la cui valutazione e utilizzazione e' comunque riservata al giudice del dibattimento. Ne consegue che la questione risulta sollevata da un giudice che non ha alcuna veste per dare applicazione alla regola della quale lamenta la mancanza.
- V. S. n. 77/1994.
Atti oggetto del giudizio
legge
07/08/1997
n. 267
art. 6
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte