Ordinanza 100/1999 (ECLI:IT:COST:1999:100)
Massima numero 24538
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
22/03/1999; Decisione del
22/03/1999
Deposito del 26/03/1999; Pubblicazione in G. U. 31/03/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 100/99. PROCESSO PENALE - PERSONA IMPUTATA IN UN PROCEDIMENTO CONNESSO CHE SI AVVALGA IN DIBATTIMENTO DELLA FACOLTA' DI NON RISPONDERE - UTILIZZABILITA' DELLE DICHIARAZIONI RESE NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI - NECESSITA' DELL'ACCORDO DELLE PARTI - ASSERITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 24, 101, 111 E 112 COST. - MUTAMENTO DELLA DISCIPLINA APPLICABILE A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE N. 361 DEL 1998 - NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLE QUESTIONI - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.
ORD. 100/99. PROCESSO PENALE - PERSONA IMPUTATA IN UN PROCEDIMENTO CONNESSO CHE SI AVVALGA IN DIBATTIMENTO DELLA FACOLTA' DI NON RISPONDERE - UTILIZZABILITA' DELLE DICHIARAZIONI RESE NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI - NECESSITA' DELL'ACCORDO DELLE PARTI - ASSERITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 24, 101, 111 E 112 COST. - MUTAMENTO DELLA DISCIPLINA APPLICABILE A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE N. 361 DEL 1998 - NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLE QUESTIONI - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.
Testo
Vanno restituiti gli atti ai giudici rimettenti affinche' verifichino se, alla stregua della disciplina applicabile a seguito della sentenza n. 361 del 1998, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti. Invero, successivamente alla emissione delle ordinanze, la Corte con la predetta decisione, ha inciso sul quadro normativo modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 167 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove), avendo dichiarato la illegittimita' costituzionale, tra l'altro, dell'art. 513, comma 2, ultimo periodo, cod. proc. pen., <>, ed avendo affermato, in relazione a questioni che avevano impugnato le disposizioni transitorie, che spetta ai giudici 'a quibus' valutare se le questioni possano considerarsi superate a seguito della modifica della disciplina a regime, <>.
Vanno restituiti gli atti ai giudici rimettenti affinche' verifichino se, alla stregua della disciplina applicabile a seguito della sentenza n. 361 del 1998, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti. Invero, successivamente alla emissione delle ordinanze, la Corte con la predetta decisione, ha inciso sul quadro normativo modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 167 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove), avendo dichiarato la illegittimita' costituzionale, tra l'altro, dell'art. 513, comma 2, ultimo periodo, cod. proc. pen., <
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 513
co. 1
codice di procedura penale
n. 0
art. 513
co. 2
codice di procedura penale
n.
art. 238
co. 2
legge
07/08/1997
n. 267
art. 6
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte