Sentenza 101/1999 (ECLI:IT:COST:1999:101)
Massima numero 24571
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
22/03/1999; Decisione del
22/03/1999
Deposito del 30/03/1999; Pubblicazione in G. U. 07/04/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 101/99. REATO IN GENERE - RITRATTAZIONE - ESTENSIONE DELL'ESIMENTE AL REATO DI FAVOREGGIAMENTO PERSONALE COMMESSO MEDIANTE FALSE O RETICENTI DICHIARAZIONI ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - MANCATA PREVISIONE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A QUANTO PREVISTO PER L'ANALOGO REATO DI CUI ALL'ART. 371-BIS C.P. (FALSE INFORMAZIONI AL PUBBLICO MINISTERO) - RIFERIMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 416/1996 - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO PRIVA DI OGNI RAGIONEVOLE GIUSTIFICAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 101/99. REATO IN GENERE - RITRATTAZIONE - ESTENSIONE DELL'ESIMENTE AL REATO DI FAVOREGGIAMENTO PERSONALE COMMESSO MEDIANTE FALSE O RETICENTI DICHIARAZIONI ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - MANCATA PREVISIONE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A QUANTO PREVISTO PER L'ANALOGO REATO DI CUI ALL'ART. 371-BIS C.P. (FALSE INFORMAZIONI AL PUBBLICO MINISTERO) - RIFERIMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 416/1996 - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO PRIVA DI OGNI RAGIONEVOLE GIUSTIFICAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3, comma primo, Cost., l'art. 376, comma 1, cod. pen., nella parte in cui non prevede la ritrattazione come causa di non punibilita' per chi, richiesto dalla polizia giudiziaria, delegata dal p.m. a norma dell'art. 370 cod. proc. pen., di fornire informazioni ai fini delle indagini, abbia reso dichiarazioni false ovvero in tutto o in parte reticenti, in quanto - posto che la norma impugnata esclude la causa di non punibilita' della ritrattazione nel caso delle false dichiarazioni alla p.g. specificamente delegata dal p.m. (integranti la fattispecie dell'art. 378 cod. pen.); che l'assunzione diretta e personale da parte del p.m. (art. 370, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.) di informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini (art. 362) e l'assunzione delle medesime informazioni avvalendosi della polizia giudiziaria a cio' delegata (art. 370, comma 1, secondo periodo) costituiscono esclusivamente forme diverse della medesima attivita' facente sostanzialmente capo comunque al p.m. nell'esercizio dei poteri che a esso spettano quale organo che dirige le indagini preliminari nell'esercizio dell'azione penale (art. 326 e 327); e che, in tal modo, da un lato, in generale, si giustifica l'art. 370, comma 2, cod. proc. pen. il quale, per lo svolgimento dell'attivita' e il compimento degli atti delegati alla p.g., rinvia alle forme di garanzia procedurale e alle regole di documentazione previste per le indagini svolte direttamente dal p.m., e, dall'altro, si spiega la necessaria equivalenza, quanto ad utilizzabilita' nel seguito del processo, degli atti diretti e di quelli delegati (art. 503, comma 5, cod. proc. pen.) - di fronte a tale convergenza di disciplina, corrispondente a un'unitarieta' di "ratio" che sorregge le norme relative, quale che sia l'autorita' che procede ad assumere le informazioni (il p.m., o la p.g. su delega di questo), la diversita' di trattamento che la norma impugnata introduce, circa gli effetti della ritrattazione nell'un caso e nell'altro, appare priva di ogni ragionevole giustificazione, e quindi sicuramente arbitraria.
- S. nn. 60 e 381/1995.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3, comma primo, Cost., l'art. 376, comma 1, cod. pen., nella parte in cui non prevede la ritrattazione come causa di non punibilita' per chi, richiesto dalla polizia giudiziaria, delegata dal p.m. a norma dell'art. 370 cod. proc. pen., di fornire informazioni ai fini delle indagini, abbia reso dichiarazioni false ovvero in tutto o in parte reticenti, in quanto - posto che la norma impugnata esclude la causa di non punibilita' della ritrattazione nel caso delle false dichiarazioni alla p.g. specificamente delegata dal p.m. (integranti la fattispecie dell'art. 378 cod. pen.); che l'assunzione diretta e personale da parte del p.m. (art. 370, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.) di informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini (art. 362) e l'assunzione delle medesime informazioni avvalendosi della polizia giudiziaria a cio' delegata (art. 370, comma 1, secondo periodo) costituiscono esclusivamente forme diverse della medesima attivita' facente sostanzialmente capo comunque al p.m. nell'esercizio dei poteri che a esso spettano quale organo che dirige le indagini preliminari nell'esercizio dell'azione penale (art. 326 e 327); e che, in tal modo, da un lato, in generale, si giustifica l'art. 370, comma 2, cod. proc. pen. il quale, per lo svolgimento dell'attivita' e il compimento degli atti delegati alla p.g., rinvia alle forme di garanzia procedurale e alle regole di documentazione previste per le indagini svolte direttamente dal p.m., e, dall'altro, si spiega la necessaria equivalenza, quanto ad utilizzabilita' nel seguito del processo, degli atti diretti e di quelli delegati (art. 503, comma 5, cod. proc. pen.) - di fronte a tale convergenza di disciplina, corrispondente a un'unitarieta' di "ratio" che sorregge le norme relative, quale che sia l'autorita' che procede ad assumere le informazioni (il p.m., o la p.g. su delega di questo), la diversita' di trattamento che la norma impugnata introduce, circa gli effetti della ritrattazione nell'un caso e nell'altro, appare priva di ogni ragionevole giustificazione, e quindi sicuramente arbitraria.
- S. nn. 60 e 381/1995.
Atti oggetto del giudizio
codice penale
n. 0
art. 376
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte