Ordinanza 105/1999 (ECLI:IT:COST:1999:105)
Massima numero 24572
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
22/03/1999; Decisione del
22/03/1999
Deposito del 30/03/1999; Pubblicazione in G. U. 07/04/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 105/99. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - GIUDICE CHE ABBIA PRONUNCIATO SENTENZA NEL GIUDIZIO DI APPLICAZIONE DELLA PENA NEI CONFRONTI DI COIMPUTATO CONCORRENTE IN REATO A CONCORSO NECESSARIO - INCOMPATIBILITA' A PARTECIPARE AL GIUDIZIO DEGLI ALTRI COIMPUTATI PER GLI STESSI REATI - MANCATA PREVISIONE - RICHIAMO AI PRINCIPI ESPRESSI NELLA SENT. N. 371/1996 - QUESTIONE GIA' DECISA CON TALE SENTENZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 105/99. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - GIUDICE CHE ABBIA PRONUNCIATO SENTENZA NEL GIUDIZIO DI APPLICAZIONE DELLA PENA NEI CONFRONTI DI COIMPUTATO CONCORRENTE IN REATO A CONCORSO NECESSARIO - INCOMPATIBILITA' A PARTECIPARE AL GIUDIZIO DEGLI ALTRI COIMPUTATI PER GLI STESSI REATI - MANCATA PREVISIONE - RICHIAMO AI PRINCIPI ESPRESSI NELLA SENT. N. 371/1996 - QUESTIONE GIA' DECISA CON TALE SENTENZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. (sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.), nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' del giudice del dibattimento, che abbia pronunciato sentenza di applicazione della pena nei confronti di concorrente in reato a concorso necessario, a giudicare gli altri concorrenti nel medesimo reato non patteggianti, in quanto tale questione e' gia' stata decisa dalla sentenza n. 371 del 1996 - che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilita' penale sia gia' stata comunque valutata - sulla base del principio costituzionale del giusto processo, il quale impedisce che uno stesso giudice valuti piu' volte, in sentenza, in successivi processi la responsabilita' penale in relazione al medesimo reato, con la conseguenza che tale principio puo' operare anche in ipotesi di concorso di persone nel reato, allorche' nei confronti di alcuni dei concorrenti vengano celebrati distinti processi.
- S. n. 371/1996.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. (sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.), nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' del giudice del dibattimento, che abbia pronunciato sentenza di applicazione della pena nei confronti di concorrente in reato a concorso necessario, a giudicare gli altri concorrenti nel medesimo reato non patteggianti, in quanto tale questione e' gia' stata decisa dalla sentenza n. 371 del 1996 - che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilita' penale sia gia' stata comunque valutata - sulla base del principio costituzionale del giusto processo, il quale impedisce che uno stesso giudice valuti piu' volte, in sentenza, in successivi processi la responsabilita' penale in relazione al medesimo reato, con la conseguenza che tale principio puo' operare anche in ipotesi di concorso di persone nel reato, allorche' nei confronti di alcuni dei concorrenti vengano celebrati distinti processi.
- S. n. 371/1996.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 34
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte