Ordinanza 107/1999 (ECLI:IT:COST:1999:107)
Massima numero 24588
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
22/03/1999; Decisione del
22/03/1999
Deposito del 30/03/1999; Pubblicazione in G. U. 07/04/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 107/99. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - GIUDICE CHE, A SEGUITO DI SEPARAZIONE DEI PROCEDIMENTI, HA PRONUNCIATO SENTENZA NEI CONFRONTI DI IMPUTATI DI REATO CONCORSUALE - INCOMPATIBILITA' A GIUDICARE GLI ALTRI IMPUTATI DELLA MEDESIMA FATTISPECIE, ANCHE QUANDO IN DETTA SENTENZA NESSUNA VALUTAZIONE SUA STATA ESPRESSA IN ORDINE ALLA RESPONSABILITA' PENALE DI ESSI - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, CON INCIDENZA SUL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 107/99. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - GIUDICE CHE, A SEGUITO DI SEPARAZIONE DEI PROCEDIMENTI, HA PRONUNCIATO SENTENZA NEI CONFRONTI DI IMPUTATI DI REATO CONCORSUALE - INCOMPATIBILITA' A GIUDICARE GLI ALTRI IMPUTATI DELLA MEDESIMA FATTISPECIE, ANCHE QUANDO IN DETTA SENTENZA NESSUNA VALUTAZIONE SUA STATA ESPRESSA IN ORDINE ALLA RESPONSABILITA' PENALE DI ESSI - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, CON INCIDENZA SUL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., nei confronti dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilita', per il giudice del dibattimento che, a seguito della separazione dei processi, abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza nei confronti di uno o piu' imputati di reato concorsuale, a giudicare gli altri coimputati nella medesima fattispecie concorsuale, e cio' anche quando, come nella specie, in quella sentenza - diversamente dai casi in relazione ai quali (sent. n. 371 del 1996), la mancata previsione dell'incompatibilita' e' stata riconosciuta illegittima - nessuna valutazione sia stata espressa in ordine alla responsabilita' penale dei giudicandi. In ipotesi del genere, infatti, non sussiste alcun elemento obiettivo sul quale basare l'assunta situazione di pregiudizio.
- Cfr. S. n. 371/1996 (gia' citata nel testo).
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., nei confronti dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilita', per il giudice del dibattimento che, a seguito della separazione dei processi, abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza nei confronti di uno o piu' imputati di reato concorsuale, a giudicare gli altri coimputati nella medesima fattispecie concorsuale, e cio' anche quando, come nella specie, in quella sentenza - diversamente dai casi in relazione ai quali (sent. n. 371 del 1996), la mancata previsione dell'incompatibilita' e' stata riconosciuta illegittima - nessuna valutazione sia stata espressa in ordine alla responsabilita' penale dei giudicandi. In ipotesi del genere, infatti, non sussiste alcun elemento obiettivo sul quale basare l'assunta situazione di pregiudizio.
- Cfr. S. n. 371/1996 (gia' citata nel testo).
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 34
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte