Sentenza 110/1999 (ECLI:IT:COST:1999:110)
Massima numero 24581
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  24/03/1999;  Decisione del  24/03/1999
Deposito del 02/04/1999; Pubblicazione in G. U. 07/04/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 110/99. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONE DI RIVERSIBILITA' - DIRITTO DEL CONIUGE SUPERSTITE - IPOTESI IN CUI IL MATRIMONIO SIA STATO CONTRATTO DAL PENSIONATO IN ETA' SUPERIORE AI SETTANTADUE ANNI E SIA DURATO MENO DI DUE ANNI - ESCLUSIONE - IRRAGIONEVOLE DISCRIMINAZIONE, IN PRESENZA DI MATRIMONI UGUALMENTE VALIDI, BASATA SU ELEMENTI ESTRANEI ALL'ASSENZA E AI FINI DEL VINCOLO CONIUGALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DI OGNI ALTRO PROFILO.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 21, primo comma, n. 2, della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto), il quale preclude la concessione della pensione di riversibilita' in favore del coniuge allorquando il matrimonio, contratto dal pensionato in eta' superiore ai settantadue anni, sia durato meno di due anni. Infatti, premesso che la norma denunciata, dettata per il regime previdenziale degli addetti ai pubblici servizi di trasporto, <>, in quanto <>; la predetta norma crea, analogamente a quelle gia' espunte dal sistema, una irragionevole discriminazione, in presenza di matrimoni ugualmente validi, sulla base di elementi estranei all'essenza e ai fini del vincolo coniugale - quali l'eta' avanzata del contraente e la durata del matrimonio - e comporta cosi' <> dello stesso, non potendosi ricollegare ad esso i normali diritti di natura previdenziale.

- Cfr., 'ex plurimis', S. nn. 1/1992, 450/1991, 189/1991, 123/1990, 587/1988.

Atti oggetto del giudizio

legge  29/10/1971  n. 889  art. 21  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte