Sentenza 111/1999 (ECLI:IT:COST:1999:111)
Massima numero 24617
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  24/03/1999;  Decisione del  24/03/1999
Deposito del 02/04/1999; Pubblicazione in G. U. 14/04/1999
Massime associate alla pronuncia:  24618  24619


Titolo
SENT. 111/99 A. FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 1997 - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PROMOSSO DALLA REGIONE SICILIANA CONTRO DISPOSIZIONI DELLO STESSO - CENSURA FORMULATA IN RELAZIONE ALLA MANCATA PARTECIPAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE, IN PRETESO CONTRASTO CON IL PRECETTO DELLO STATUTO SPECIALE POSTO AL RIGUARDO, ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SUL DISEGNO DI LEGGE RELATIVO - ORIGINE DI ALCUNE DELLE NORME CENSURATE, NON COMPRESE NEL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE, DA EMENDAMENTI AGGIUNTIVI PROPOSTI IN SEDE PARLAMENTARE - ESCLUSIONE DEL VIZIO DENUNCIATO PER ALTRA DI ESSE, IN DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE ANCHE PROPOSTO DALLA REGIONE CONTRO LA DELIBERA GOVERNATIVA - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.

Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale delle disposizioni, in materia di istruzione pubblica e di finanza pubblica allargata, degli artt. 1, comma 85, 2, comma 154, e 3, commi 158 e 216, della legge (collegata alla legge finanziaria 1997) 23 dicembre 1996, n. 662, sollevate, con ricorso della Regione siciliana, in riferimento all'art. 21, terzo comma, dello statuto speciale, in quanto il procedimento legislativo che ha portato alla formazione delle stesse sarebbe stato iniziato e completato senza che il Presidente della Regione abbia potuto prender parte, intervenendo al Consiglio dei ministri, alla fase della iniziativa legislativa del Governo. Infatti - a prescindere dal problema, che nel caso non e' necessario affrontare, se la mancata partecipazione del Presidente regionale al Consiglio dei ministri possa essere fatta valere come vizio di legittimita' costituzionale della legge, una volta che questa sia stata approvata dal Parlamento, o se essa possa invece essere denunciata solo in sede di conflitto di attribuzione nei riguardi della deliberazione governativa - per nessuna delle su indicate disposizioni la censura in oggetto puo' essere esaminata nel merito, giacche' tre di esse, e cioe' il comma 85 dell'art. 1, il comma 154 dell'art. 2 e il comma 158 dell'art. 3, traendo origine da emendamenti aggiuntivi proposti nella sede parlamentare, non erano incluse, ne' nella forma attuale ne' in altra forma, nel disegno di legge approvato dal Governo, mentre, riguardo alla quarta e cioe' il comma 216 dell'art. 3 - norma che gia' era presente nell'art. 82 del disegno di legge - a precluderne l'esame sotto questo profilo e' la decisione di rigetto adottata dalla Corte (sent. n. 92 del 1999) sul conflitto di attribuzione a suo tempo anche proposto dalla Regione siciliana avverso la delibera governativa, in relazione all'intero disegno di legge - senza peraltro, nemmeno in via subordinata, indicare l'art. 82 come oggetto di uno specifico interesse regionale suscettibile di giustificare detta partecipazione - ed una ulteriore decisione di merito si configurerebbe quindi come un inammissibile 'bis in idem'. - V. S. n. 92/1999 (gia' citata nel testo). red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 21  co. 3

Altri parametri e norme interposte