Sentenza 111/1999 (ECLI:IT:COST:1999:111)
Massima numero 24618
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  24/03/1999;  Decisione del  24/03/1999
Deposito del 02/04/1999; Pubblicazione in G. U. 14/04/1999
Massime associate alla pronuncia:  24617  24619


Titolo
SENT. 111/99 B. ISTRUZIONE PUBBLICA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 1997 - NORME CONCERNENTI LA RIDEFINIZIONE DI CRITERI E PARAMETRI PER LA RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA - MANCATA ESCLUSIONE DELL'APPLICAZIONE DI TALI DISPOSIZIONI, DIVERSAMENTE DA QUANTO STABILITO PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA E PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO, NELLA REGIONE SICILIANA - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PROMOSSO CON RICORSO DELLA REGIONE - LAMENTATA ATTRIBUZIONE AGLI ORGANI STATALI (PROVVEDITORI AGLI STUDI) DI COMPETENZE DI RITENUTA SPETTANZA ALL'ASSESSORE REGIONALE, CON CONSEGUENTE DENUNCIATA INCIDENZA SULLA POTESTA' LEGISLATIVA REGIONALE, SIA PRIMARIA CHE CONCORRENTE - INSUSSISTENZA - NON AVVENUTA REGIONALIZZAZIONE, ALLO STATO ATTUALE, DIVERSAMENTE DA QUANTO AVVENUTO PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA E PER LE PROVINCE AUTONOME, DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA - APPLICABILITA', COMUNQUE, ANCHE IN SICILIA, DI NORME PREVEDENTI, IN MATERIA, SOTTO RILEVANTI ASPETTI, IL RIPARTO DI FUNZIONI TRA STATO E REGIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 85, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (collegato alla legge finanziaria per il 1997) sollevata con ricorso della Regione siciliana, in riferimento agli artt. 14, lettera r), 17, lettera d), e 20 dello statuto speciale e all'art. 1 delle Norme di attuazione dello statuto emanate con d.P.R. 14 maggio 1985, n. 246, nella parte in cui non esclude anche la Regione siciliana - cosi' come previsto per la Regione Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano - dall'applicazione dei commi da 70 a 80 dello stesso articolo, in quanto tali disposizioni, ad avviso della ricorrente, nel definire criteri e parametri per la riorganizzazione della rete scolastica, attribuiscono ad uffici statali (i provveditorati agli studi) competenze che dovrebbero essere invece esercitate, previa intesa con il Ministero, dall'Assessore regionale. Invero, diversamente da quanto stabilito per la Regione Valle d'Aosta (ove l'amministrazione scolastica e' regionalizzata, e il personale della scuola e' inserito in appositi ruoli amministrati dalla Regione, con oneri finanziari a carico di questa) e per le Province autonome di Trento e di Bolzano (ove pure vi e' stata una larga devoluzione alle Province stesse di funzioni e di relativi oneri in materia di personale della scuola, e spetta alle Province la formazione dei piani per la istituzione di scuole nel rispettivo territorio), nella Regione siciliana non si ha una legislazione regionale che disciplini la specifica materia, - pur restando fermo il potere della Regione di intervenire con la propria legislazione, nei limiti volta a volta stabiliti dallo statuto, alla lettera r) dell'art. 14 e alla lettera d) dell'art. 17 - e d'altro canto, dal punto di vista strutturale, l'amministrazione scolastica (v., in particolare gli artt. 9, primo comma, 5, primo comma, 4, primo comma, e 6 del citato d.P.R. n. 246 del 1985) e' tuttora, anche in Sicilia, amministrazione statale. Il che non toglie che, riguardo all'adozione dei piani di aggregazione, fusione e soppressione di scuole e istituti di istruzione, pur nel silenzio dell'art. 1, comma 70, della legge n. 662 del 1996, secondo le regole poste dall'art. 6 del d.P.R. n. 246 del 1985, trovino comunque applicazione le norme che disciplinano il riparto di funzioni amministrative tra Stato e Regione, come del resto e' pacifico in causa che di fatto e' gia' avvenuto. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 14

statuto regione Sicilia  art. 17

statuto regione Sicilia  art. 20

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  14/05/1985  n. 246  art. 1