Sentenza 111/1999 (ECLI:IT:COST:1999:111)
Massima numero 24619
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
24/03/1999; Decisione del
24/03/1999
Deposito del 02/04/1999; Pubblicazione in G. U. 14/04/1999
Titolo
SENT. 111/99 C. FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 1997 - PREVISTA ATTUAZIONE, DA PARTE DELLA REGIONE SICILIANA, CON PROPRIA LEGGE, DEI DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI DA EMANARSI, RIGUARDO A TRIBUTI ERARIALI E LOCALI ESISTENTI, PER LA SOSTITUZIONE DI ALCUNI DI ESSI CON NUOVI TRIBUTI, E PER ALTRI, PER LA REVISIONE DEL REGIME VIGENTE - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PROMOSSO CON RICORSO DELLA REGIONE SICILIANA - LAMENTATA INCIDENZA SULLA AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA STESSA - ESCLUSIONE - NECESSARIA CONSIDERAZIONE DELL'ASSETTO DEI RAPPORTI TRA FINANZA STATALE E FINANZA REGIONALE COME STABILITO DALLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 111/99 C. FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 1997 - PREVISTA ATTUAZIONE, DA PARTE DELLA REGIONE SICILIANA, CON PROPRIA LEGGE, DEI DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI DA EMANARSI, RIGUARDO A TRIBUTI ERARIALI E LOCALI ESISTENTI, PER LA SOSTITUZIONE DI ALCUNI DI ESSI CON NUOVI TRIBUTI, E PER ALTRI, PER LA REVISIONE DEL REGIME VIGENTE - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PROMOSSO CON RICORSO DELLA REGIONE SICILIANA - LAMENTATA INCIDENZA SULLA AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA STESSA - ESCLUSIONE - NECESSARIA CONSIDERAZIONE DELL'ASSETTO DEI RAPPORTI TRA FINANZA STATALE E FINANZA REGIONALE COME STABILITO DALLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata con ricorso della Regione siciliana, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e alle Norme di attuazione emanate con il d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nei confronti dell'art. 3, comma 158, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (collegato alla legge finanziaria 1997) ai sensi del quale la Regione "provvede con propria legge all'attuazione dei decreti legislativi emanati sulla base delle deleghe contenute nei commi da 143 a 149 dello stesso articolo, in tema di istituzione della nuova imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'addizionale regionale sull'IRPEF, di contestuale abolizione di tributi erariali e locali, di revisione della disciplina dell'IRPEF e di alcuni tributi locali. Va infatti considerato che la concezione originaria dell'ordinamento finanziario ispirata ad una netta separazione tra finanza statale e finanza regionale, quale traspare dalla previsione dell'art. 36 dello statuto, per cui "al fabbisogno finanziario della Regione si provvede, fra l'altro, a mezzo di tributi deliberati dalla medesima", - a parte che lo statuto non e' stato mai coordinato, come pure in esso si prevedeva, con le norme della successiva Costituzione - non ha trovato sviluppo nelle norme di attuazione emanate con il d.P.R. n. 1074 del 1965, che hanno delineato (v. particolarmente gli artt. 1, 2 e 6) un sistema nel quale la fonte principale di finanziamento della Regione e' divenuto il gettito, regionalmente riscosso, dei tributi istituiti e regolati dalle leggi dello Stato, pienamente applicabili anche nel territorio della Regione Siciliana, e alla Regione resta bensi' la possibilita' di intervenire legislativamente anche sulla disciplina dei tributi erariali, ma nei limiti segnati dai principi del sistema tributario statale e dai principi della legislazione statale per ogni singolo tributo. In questo quadro, non puo' dunque ritenersi lesivo dell'autonomia regionale che la legge statale - nel contesto di una disciplina volta a sostituire con nuovi tributi alcuni tributi erariali e locali esistenti, e a rivederne, per altri, alcuni aspetti del previgente regime - preveda una legislazione regionale volta bensi' ad "attuare" tale disciplina, ma pur sempre con i margini di autonomia - a cui peraltro la stessa disposizione impugnata, in cio' operando come clausola di salvaguardia, fa espressamente richiamo - che alla Regione si riconoscono. - Cfr. S. nn. 9/1957, 381/1990, 362/1993 e 253/1996. red.: S. Pomodoro
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata con ricorso della Regione siciliana, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e alle Norme di attuazione emanate con il d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nei confronti dell'art. 3, comma 158, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (collegato alla legge finanziaria 1997) ai sensi del quale la Regione "provvede con propria legge all'attuazione dei decreti legislativi emanati sulla base delle deleghe contenute nei commi da 143 a 149 dello stesso articolo, in tema di istituzione della nuova imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'addizionale regionale sull'IRPEF, di contestuale abolizione di tributi erariali e locali, di revisione della disciplina dell'IRPEF e di alcuni tributi locali. Va infatti considerato che la concezione originaria dell'ordinamento finanziario ispirata ad una netta separazione tra finanza statale e finanza regionale, quale traspare dalla previsione dell'art. 36 dello statuto, per cui "al fabbisogno finanziario della Regione si provvede, fra l'altro, a mezzo di tributi deliberati dalla medesima", - a parte che lo statuto non e' stato mai coordinato, come pure in esso si prevedeva, con le norme della successiva Costituzione - non ha trovato sviluppo nelle norme di attuazione emanate con il d.P.R. n. 1074 del 1965, che hanno delineato (v. particolarmente gli artt. 1, 2 e 6) un sistema nel quale la fonte principale di finanziamento della Regione e' divenuto il gettito, regionalmente riscosso, dei tributi istituiti e regolati dalle leggi dello Stato, pienamente applicabili anche nel territorio della Regione Siciliana, e alla Regione resta bensi' la possibilita' di intervenire legislativamente anche sulla disciplina dei tributi erariali, ma nei limiti segnati dai principi del sistema tributario statale e dai principi della legislazione statale per ogni singolo tributo. In questo quadro, non puo' dunque ritenersi lesivo dell'autonomia regionale che la legge statale - nel contesto di una disciplina volta a sostituire con nuovi tributi alcuni tributi erariali e locali esistenti, e a rivederne, per altri, alcuni aspetti del previgente regime - preveda una legislazione regionale volta bensi' ad "attuare" tale disciplina, ma pur sempre con i margini di autonomia - a cui peraltro la stessa disposizione impugnata, in cio' operando come clausola di salvaguardia, fa espressamente richiamo - che alla Regione si riconoscono. - Cfr. S. nn. 9/1957, 381/1990, 362/1993 e 253/1996. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 0