Ordinanza 115/1999 (ECLI:IT:COST:1999:115)
Massima numero 24591
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
24/03/1999; Decisione del
24/03/1999
Deposito del 02/04/1999; Pubblicazione in G. U. 14/04/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 115/99. PENA - CONVERSIONE DELLA PENA PECUNIARIA PER INSOLVIBILITA' - POSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI DISPORRE L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE SOSTITUTIVA DELLA LIBERTA' CONTROLLATA A FRONTE DELLA RICHIESTA DEL CONDANNATO DI APPLICAZIONE DELLA SANZIONE DEL LAVORO SOSTITUTIVO - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 115/99. PENA - CONVERSIONE DELLA PENA PECUNIARIA PER INSOLVIBILITA' - POSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI DISPORRE L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE SOSTITUTIVA DELLA LIBERTA' CONTROLLATA A FRONTE DELLA RICHIESTA DEL CONDANNATO DI APPLICAZIONE DELLA SANZIONE DEL LAVORO SOSTITUTIVO - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 27, comma 1, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 102, comma 2 l. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui consente al giudice, che dispone la conversione della pena pecuniaria ineseguita per insolvibilita' del condannato, di applicare la liberta' controllata, disattendendo la richiesta del condannato di applicazione della sanzione del lavoro sostitutivo, in quanto - posto che, in tema di conversione delle pene pecuniarie per insolvibilita' del condannato, e' necessario assegnare alla liberta' controllata un ruolo effettivamente sussidiario rispetto alla misura del lavoro sostitutivo, corrispondente all'esigenza di stabilire un nesso di correlazione funzionale tra pena originaria e pena convertita che riduca al minimo l'incremento di afflittivita' che naturalmente deriva dalla applicazione di una sanzione destinata ad incidere sulla liberta' personale; che la richiesta del condannato, in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dalla legge, legittima (e dunque impone) l'applicazione della misura del lavoro sostitutivo; e che spetta comunque al giudice verificare se tale misura possa ritenersi in concreto applicabile nei casi in cui la stessa non si presenti rispondente alla ineludibile funzione contrassegnata dall'art. 27, comma terzo, Cost., che anche le misure applicate a seguito della conversione delle pene pecuniarie sono chiamate a soddisfare - non risulta in alcun modo compromesso il parametro evocato dal giudice rimettente.
- S. n. 206/1996.
E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 27, comma 1, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 102, comma 2 l. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui consente al giudice, che dispone la conversione della pena pecuniaria ineseguita per insolvibilita' del condannato, di applicare la liberta' controllata, disattendendo la richiesta del condannato di applicazione della sanzione del lavoro sostitutivo, in quanto - posto che, in tema di conversione delle pene pecuniarie per insolvibilita' del condannato, e' necessario assegnare alla liberta' controllata un ruolo effettivamente sussidiario rispetto alla misura del lavoro sostitutivo, corrispondente all'esigenza di stabilire un nesso di correlazione funzionale tra pena originaria e pena convertita che riduca al minimo l'incremento di afflittivita' che naturalmente deriva dalla applicazione di una sanzione destinata ad incidere sulla liberta' personale; che la richiesta del condannato, in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dalla legge, legittima (e dunque impone) l'applicazione della misura del lavoro sostitutivo; e che spetta comunque al giudice verificare se tale misura possa ritenersi in concreto applicabile nei casi in cui la stessa non si presenti rispondente alla ineludibile funzione contrassegnata dall'art. 27, comma terzo, Cost., che anche le misure applicate a seguito della conversione delle pene pecuniarie sono chiamate a soddisfare - non risulta in alcun modo compromesso il parametro evocato dal giudice rimettente.
- S. n. 206/1996.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/11/1981
n. 689
art. 102
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
co. 1
Altri parametri e norme interposte