Ordinanza 116/1999 (ECLI:IT:COST:1999:116)
Massima numero 24598
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
24/03/1999; Decisione del
24/03/1999
Deposito del 02/04/1999; Pubblicazione in G. U. 14/04/1999
Massime associate alla pronuncia:
24599
Titolo
ORD. 116/99 A. CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE - FUNZIONE DISCIPLINARE - ESERCIZIO DELLA STESSA, IN MANCANZA DI UNA APPOSITA SEZIONE, DA PARTE DELLO STESSO CONSIGLIO, CON UN NUMERO DI COMPONENTI (DA SEI A OTTO) SOGGETTO, DI VOLTA IN VOLTA, A DISCREZIONALI VARIAZIONI - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PRECOSTITUZIONE PER LEGGE DEL GIUDICE, ED INOLTRE, PER LE DISPARITA' DI TRATTAMENTO A CUI LA DISPOSIZIONE IMPUGNATA POTREBBE DAR LUOGO, DEI PRINCIPI DI RAZIONALITA' E DI EGUAGLIANZA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 116/99 A. CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE - FUNZIONE DISCIPLINARE - ESERCIZIO DELLA STESSA, IN MANCANZA DI UNA APPOSITA SEZIONE, DA PARTE DELLO STESSO CONSIGLIO, CON UN NUMERO DI COMPONENTI (DA SEI A OTTO) SOGGETTO, DI VOLTA IN VOLTA, A DISCREZIONALI VARIAZIONI - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PRECOSTITUZIONE PER LEGGE DEL GIUDICE, ED INOLTRE, PER LE DISPARITA' DI TRATTAMENTO A CUI LA DISPOSIZIONE IMPUGNATA POTREBBE DAR LUOGO, DEI PRINCIPI DI RAZIONALITA' E DI EGUAGLIANZA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, Cost., nei confronti dell'art. 1, commi 3 e 4, della legge 30 dicembre 1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio della Magistratura militare), nella parte in cui si stabilisce che la funzione disciplinare nei riguardi dei magistrati militari, nonostante la sua riconosciuta natura giurisdizionale, viene esercitata, in mancanza di una apposita sezione, dallo stesso Consiglio, nella sua composizione ordinaria, con un numero variabile da sei a otto membri, di volta in volta stabilito, con ampia discrezionalita', dai singoli giudici e dal presidente del collegio. La questione, infatti, e' stata gia' ritenuta dalla Corte priva di fondamento, in decisioni rispetto alle quali il giudice 'a quo' non propone argomenti ulteriori o comunque tali da indurre ad un diverso scrutinio.
- S. n. 52/1998 e O. n. 251/1998. Sulla natura giurisdizionale della funzione disciplinare del CMM, v. S. n. 71/1995.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, Cost., nei confronti dell'art. 1, commi 3 e 4, della legge 30 dicembre 1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio della Magistratura militare), nella parte in cui si stabilisce che la funzione disciplinare nei riguardi dei magistrati militari, nonostante la sua riconosciuta natura giurisdizionale, viene esercitata, in mancanza di una apposita sezione, dallo stesso Consiglio, nella sua composizione ordinaria, con un numero variabile da sei a otto membri, di volta in volta stabilito, con ampia discrezionalita', dai singoli giudici e dal presidente del collegio. La questione, infatti, e' stata gia' ritenuta dalla Corte priva di fondamento, in decisioni rispetto alle quali il giudice 'a quo' non propone argomenti ulteriori o comunque tali da indurre ad un diverso scrutinio.
- S. n. 52/1998 e O. n. 251/1998. Sulla natura giurisdizionale della funzione disciplinare del CMM, v. S. n. 71/1995.
Atti oggetto del giudizio
legge
30/12/1988
n. 561
art. 1
co. 3
legge
30/12/1988
n. 561
art. 1
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
co. 1
Altri parametri e norme interposte