Ordinanza 116/1999 (ECLI:IT:COST:1999:116)
Massima numero 24599
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
24/03/1999; Decisione del
24/03/1999
Deposito del 02/04/1999; Pubblicazione in G. U. 14/04/1999
Massime associate alla pronuncia:
24598
Titolo
ORD. 116/99 B. CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE - ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DISCIPLINARE - MAGISTRATI COMPONENTI ELETTIVI - COLLOCAMENTO FUORI RUOLO - MANCATA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA INDIPENDENZA DEL GIUDICE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 116/99 B. CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE - ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DISCIPLINARE - MAGISTRATI COMPONENTI ELETTIVI - COLLOCAMENTO FUORI RUOLO - MANCATA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA INDIPENDENZA DEL GIUDICE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 102 e 108 Cost., nei confronti dell'art. 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio della magistratura militare) nella parte in cui non prevede che i magistrati componenti elettivi - nonostante che, in quanto tali, siano chiamati, tra l'altro, a partecipare alle decisioni del Consiglio sui procedimenti disciplinari - siano collocati fuori ruolo. La disposizione impugnata - che si ricollega all'art. 2, comma 5, del d.P.R. (attuativo della legge n. 561) 24 marzo 1989, n. 158, ove si dispone che i suddetti magistrati "continuano ad esercitare le funzioni giudiziarie" - trova infatti giustificazione, oltre che nell'esiguita' dell'organico della Magistratura militare, nell'affinita' della disciplina dell'organo di autogoverno della Magistratura militare con quelli di autogoverno della magistratura amministrativa e contabile per i quali, del pari, non e' previsto il collocamento fuori ruolo dei magistrati che li compongono, senza che cio' appaia lesivo della loro autonomia.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 102 e 108 Cost., nei confronti dell'art. 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio della magistratura militare) nella parte in cui non prevede che i magistrati componenti elettivi - nonostante che, in quanto tali, siano chiamati, tra l'altro, a partecipare alle decisioni del Consiglio sui procedimenti disciplinari - siano collocati fuori ruolo. La disposizione impugnata - che si ricollega all'art. 2, comma 5, del d.P.R. (attuativo della legge n. 561) 24 marzo 1989, n. 158, ove si dispone che i suddetti magistrati "continuano ad esercitare le funzioni giudiziarie" - trova infatti giustificazione, oltre che nell'esiguita' dell'organico della Magistratura militare, nell'affinita' della disciplina dell'organo di autogoverno della Magistratura militare con quelli di autogoverno della magistratura amministrativa e contabile per i quali, del pari, non e' previsto il collocamento fuori ruolo dei magistrati che li compongono, senza che cio' appaia lesivo della loro autonomia.
Atti oggetto del giudizio
legge
30/12/1988
n. 561
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 108
Altri parametri e norme interposte