Ordinanza 116/1999 (ECLI:IT:COST:1999:116)
Massima numero 24599
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  24/03/1999;  Decisione del  24/03/1999
Deposito del 02/04/1999; Pubblicazione in G. U. 14/04/1999
Massime associate alla pronuncia:  24598


Titolo
ORD. 116/99 B. CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE - ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DISCIPLINARE - MAGISTRATI COMPONENTI ELETTIVI - COLLOCAMENTO FUORI RUOLO - MANCATA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA INDIPENDENZA DEL GIUDICE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 102 e 108 Cost., nei confronti dell'art. 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio della magistratura militare) nella parte in cui non prevede che i magistrati componenti elettivi - nonostante che, in quanto tali, siano chiamati, tra l'altro, a partecipare alle decisioni del Consiglio sui procedimenti disciplinari - siano collocati fuori ruolo. La disposizione impugnata - che si ricollega all'art. 2, comma 5, del d.P.R. (attuativo della legge n. 561) 24 marzo 1989, n. 158, ove si dispone che i suddetti magistrati "continuano ad esercitare le funzioni giudiziarie" - trova infatti giustificazione, oltre che nell'esiguita' dell'organico della Magistratura militare, nell'affinita' della disciplina dell'organo di autogoverno della Magistratura militare con quelli di autogoverno della magistratura amministrativa e contabile per i quali, del pari, non e' previsto il collocamento fuori ruolo dei magistrati che li compongono, senza che cio' appaia lesivo della loro autonomia.

Atti oggetto del giudizio

legge  30/12/1988  n. 561  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 108

Altri parametri e norme interposte