Sentenza 119/1999 (ECLI:IT:COST:1999:119)
Massima numero 24592
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  24/03/1999;  Decisione del  24/03/1999
Deposito del 02/04/1999; Pubblicazione in G. U. 14/04/1999
Massime associate alla pronuncia:  24593  24594


Titolo
SENT. 119/99 A. TRIBUTI LOCALI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - IMMOBILI ESENTI DALL'IMPOSTA - ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI, NELLA SPECIE, DAGLI ISTITUTI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (I.E.R.P.) - ASSERITA ESCLUSIONE - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO CHE IMPONE ALLO STATO L'ADEMPIMENTO DEI DOVERI INDEROGABILI DI SOLIDARIETA' ECONOMICA E SOCIALE - RICHIAMO ALLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 370 DEL 1993 E 113 DEL 1996 - CAMERA DI MOTIVAZIONE DELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE SULLA PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 2 COST. - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 1, e dell'art. 8, comma 4, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 l. 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata con riferimento all'art. 2 Cost., per carenza di motivazione dell'ordinanza di rimessione relativamente alla violazione dell'art. 2 Cost..

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  30/12/1992  n. 504  art. 7  co. 1

decreto legislativo  30/12/1992  n. 504  art. 8  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Altri parametri e norme interposte