Sentenza 60/2022 (ECLI:IT:COST:2022:60)
Massima numero 44666
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente AMATO - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
16/02/2022; Decisione del
16/02/2022
Deposito del 08/03/2022; Pubblicazione in G. U. 09/03/2022
Titolo
Giudizio costituzionale per l'ammissibilità del referendum - Controllo sull'ammissibilità - Referendum sull'elezione di componenti di organi costituzionali o di rilevanza costituzionale - Condizioni - Carattere necessariamente auto-applicativo della disciplina di risulta, per assicurare il mantenimento della funzionalità degli organi. (Classif. 116003).
Giudizio costituzionale per l'ammissibilità del referendum - Controllo sull'ammissibilità - Referendum sull'elezione di componenti di organi costituzionali o di rilevanza costituzionale - Condizioni - Carattere necessariamente auto-applicativo della disciplina di risulta, per assicurare il mantenimento della funzionalità degli organi. (Classif. 116003).
Testo
La giurisprudenza costituzionale considera ammissibili referendum abrogativi di disposizioni di legge relative all'elezione dei componenti di organi costituzionali o di rilevanza costituzionale - tra i quali certamente figura il CSM - ad una essenziale condizione, legata al funzionamento di detti organi. Tale condizione consiste nel carattere necessariamente auto-applicativo della disciplina di risulta, non potendo l'abrogazione referendaria esporre l'organo alla eventualità, anche solo teorica, di paralisi di funzionamento; occorre, quindi, che il voto popolare eventualmente favorevole all'abrogazione lasci in vigore una disciplina che consenta il rinnovo dell'organo indipendentemente da un ipotetico, successivo intervento del legislatore. (Precedenti: S. 10/2020 - mass. 42253; S. 13/2012 - mass. 36047; S. 17/2008 - mass. 32097; S. 16/2008 - mass. 32090; S. 15/2008 - mass. 32083; S. 34/2000 - mass. 25168; S. 33/2000 - mass. 25138; S. 13/1999 - mass. 24412; S. 28/1997; S. 26/1997 - mass. 23130; S. 10/1995; S. 5/1995 - mass. 21554; S. 33/1993 - mass. 19083; S. 32/1993 - mass. 19078; S. 47/1991 - mass. 16927; S. 29/1987 - mass. 4043).
La giurisprudenza costituzionale considera ammissibili referendum abrogativi di disposizioni di legge relative all'elezione dei componenti di organi costituzionali o di rilevanza costituzionale - tra i quali certamente figura il CSM - ad una essenziale condizione, legata al funzionamento di detti organi. Tale condizione consiste nel carattere necessariamente auto-applicativo della disciplina di risulta, non potendo l'abrogazione referendaria esporre l'organo alla eventualità, anche solo teorica, di paralisi di funzionamento; occorre, quindi, che il voto popolare eventualmente favorevole all'abrogazione lasci in vigore una disciplina che consenta il rinnovo dell'organo indipendentemente da un ipotetico, successivo intervento del legislatore. (Precedenti: S. 10/2020 - mass. 42253; S. 13/2012 - mass. 36047; S. 17/2008 - mass. 32097; S. 16/2008 - mass. 32090; S. 15/2008 - mass. 32083; S. 34/2000 - mass. 25168; S. 33/2000 - mass. 25138; S. 13/1999 - mass. 24412; S. 28/1997; S. 26/1997 - mass. 23130; S. 10/1995; S. 5/1995 - mass. 21554; S. 33/1993 - mass. 19083; S. 32/1993 - mass. 19078; S. 47/1991 - mass. 16927; S. 29/1987 - mass. 4043).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte