Sentenza 119/1999 (ECLI:IT:COST:1999:119)
Massima numero 24594
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
24/03/1999; Decisione del
24/03/1999
Deposito del 02/04/1999; Pubblicazione in G. U. 14/04/1999
Titolo
SENT. 119/99 C. TRIBUTI LOCALI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - IMMOBILI ESENTI DALL'IMPOSTA - ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI, NELLE SPECIE, DAGLI ISTITUTI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (I.E.R.P.) E DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI (I.A.C.P.) - ASSERITA ESCLUSIONE - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO CHE IMPONE ALLO STATO L'ADEMPIMENTO DEI DOVERI INDEROGABILI DI SOLIDARIETA' ECONOMICA E SOCIALE - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - RICHIAMO ALLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 370 DEL 1993 E 113 DEL 1996 - INSUSSISTENZA DI RELAZIONE TRA IMPOSIZIONE FISCALE E GODIMENTO DEL DIRITTO ALLA CASA DA PARTE DEGLI ASSEGNATARI - ESERCIZIO NON IRRAZIONALE DELLA DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - NON FONDATEZZA.
SENT. 119/99 C. TRIBUTI LOCALI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - IMMOBILI ESENTI DALL'IMPOSTA - ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI, NELLE SPECIE, DAGLI ISTITUTI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (I.E.R.P.) E DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI (I.A.C.P.) - ASSERITA ESCLUSIONE - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO CHE IMPONE ALLO STATO L'ADEMPIMENTO DEI DOVERI INDEROGABILI DI SOLIDARIETA' ECONOMICA E SOCIALE - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - RICHIAMO ALLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 370 DEL 1993 E 113 DEL 1996 - INSUSSISTENZA DI RELAZIONE TRA IMPOSIZIONE FISCALE E GODIMENTO DEL DIRITTO ALLA CASA DA PARTE DEGLI ASSEGNATARI - ESERCIZIO NON IRRAZIONALE DELLA DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. a, nn. 1, 2, 3 e 7, l. n. 421 del 1992 e degli artt. 1, 7 e 8, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1992, nella parte in cui non prevedono l'esenzione degli immobili posseduti dagli I.A.C.P. (istituti autonomi case popolari) e dagli I.E.R.P. (istituti per l'edilizia residenziale pubblica) dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto - con riferimento all'art. 2 Cost. - posto che il diritto a una abitazione dignitosa rientra, innegabilmente, fra i diritti fondamentali della persona - nel caso di specie, il giudice 'a quo' postula, senza dimostrarlo, un nesso di causalita' necessaria fra imposizione fiscale (o aumento di essa) e nocumento al diritto alla casa da parte degli assegnatari; ed in quanto, con riferimento all'art. 3 Cost. - posto che il legislatore, nel disciplinare la materia delle esenzioni e delle riduzioni d'imposta, gode di ampia discrezionalita', il cui esercizio non e' sindacabile se non per manifesta irragionevolezza o arbitrarieta' - sussiste una strutturale diversita' tra la destinazione degli immobili di proprieta' dei predetti istituti e quella degli altri immobili previsti dall'art. 7, lett. a-i), d.lgs. n. 504 del 1992 (cfr. massima B).
- S. nn. 159/1985, 301/1987, 111/1997.
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. a, nn. 1, 2, 3 e 7, l. n. 421 del 1992 e degli artt. 1, 7 e 8, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1992, nella parte in cui non prevedono l'esenzione degli immobili posseduti dagli I.A.C.P. (istituti autonomi case popolari) e dagli I.E.R.P. (istituti per l'edilizia residenziale pubblica) dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto - con riferimento all'art. 2 Cost. - posto che il diritto a una abitazione dignitosa rientra, innegabilmente, fra i diritti fondamentali della persona - nel caso di specie, il giudice 'a quo' postula, senza dimostrarlo, un nesso di causalita' necessaria fra imposizione fiscale (o aumento di essa) e nocumento al diritto alla casa da parte degli assegnatari; ed in quanto, con riferimento all'art. 3 Cost. - posto che il legislatore, nel disciplinare la materia delle esenzioni e delle riduzioni d'imposta, gode di ampia discrezionalita', il cui esercizio non e' sindacabile se non per manifesta irragionevolezza o arbitrarieta' - sussiste una strutturale diversita' tra la destinazione degli immobili di proprieta' dei predetti istituti e quella degli altri immobili previsti dall'art. 7, lett. a-i), d.lgs. n. 504 del 1992 (cfr. massima B).
- S. nn. 159/1985, 301/1987, 111/1997.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/10/1992
n. 421
art. 4
co. 1
legge
23/10/1992
n. 421
art. 4
co. 1
legge
23/10/1992
n. 421
art. 4
co. 1
legge
23/10/1992
n. 421
art. 4
co. 1
decreto legislativo
30/12/1992
n. 504
art. 1
co. 0
decreto legislativo
30/12/1992
n. 504
art. 7
co. 0
decreto legislativo
30/12/1992
n. 504
art. 8
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte