Sentenza 121/1999 (ECLI:IT:COST:1999:121)
Massima numero 24613
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GRANATA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
24/03/1999; Decisione del
24/03/1999
Deposito del 02/04/1999; Pubblicazione in G. U. 14/04/1999
Massime associate alla pronuncia:
24612
Titolo
SENT. 121/99 B. SANITA' PUBBLICA - "MULTITERAPIA DI BELLA" - ORDINANZA DEL PRETORE DI LECCE - SEZ. DISTACCATA DI MAGLIE, EMANATA IN VIA D'URGENZA EX ART. 700 COD. PROC. CIV. SU RICORSO DIRETTO AD OTTENERE DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE LA FORNITURA DI FARMACI RICHIESTI PER TALE TERAPIA - PREVISTO ESPLETAMENTO DI UNA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO, SU PAZIENTI DIVERSI DAI SINGOLI RICORRENTI NEL GIUDIZIO DI MERITO, AL FINE DI ACCERTARE IN VIA GENERALE LA VALIDITA' TERAPEUTICA DEL TRATTAMENTO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO SOLLEVATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - RICONOSCIUTA ESORBITANZA DAI LIMITI DELLA SFERA DI ATTRIBUZIONI DELL'ORGANO GIURISDIZIONALE, CON INDEBITA INTERFERENZA SU QUELLE SPETTANTI AL POTERE ESECUTIVO E IN PARTICOLARE SULLE COMPETENZE DEGLI ORGANI TECNICO-SCIENTIFICI PREPOSTI ALLA SPERIMENTAZIONE DEI FARMACI - NON SPETTANZA AL PRETORE DEI POTERI ESERCITATI - ANNULLAMENTO DELLA CONTESTATA ORDINANZA ISTRUTTORIA E DEGLI ATTI AD ESSA CONSEGUENZIALI.
SENT. 121/99 B. SANITA' PUBBLICA - "MULTITERAPIA DI BELLA" - ORDINANZA DEL PRETORE DI LECCE - SEZ. DISTACCATA DI MAGLIE, EMANATA IN VIA D'URGENZA EX ART. 700 COD. PROC. CIV. SU RICORSO DIRETTO AD OTTENERE DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE LA FORNITURA DI FARMACI RICHIESTI PER TALE TERAPIA - PREVISTO ESPLETAMENTO DI UNA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO, SU PAZIENTI DIVERSI DAI SINGOLI RICORRENTI NEL GIUDIZIO DI MERITO, AL FINE DI ACCERTARE IN VIA GENERALE LA VALIDITA' TERAPEUTICA DEL TRATTAMENTO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO SOLLEVATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - RICONOSCIUTA ESORBITANZA DAI LIMITI DELLA SFERA DI ATTRIBUZIONI DELL'ORGANO GIURISDIZIONALE, CON INDEBITA INTERFERENZA SU QUELLE SPETTANTI AL POTERE ESECUTIVO E IN PARTICOLARE SULLE COMPETENZE DEGLI ORGANI TECNICO-SCIENTIFICI PREPOSTI ALLA SPERIMENTAZIONE DEI FARMACI - NON SPETTANZA AL PRETORE DEI POTERI ESERCITATI - ANNULLAMENTO DELLA CONTESTATA ORDINANZA ISTRUTTORIA E DEGLI ATTI AD ESSA CONSEGUENZIALI.
Testo
In accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, con riferimento agli artt. 23, 95, 97 e 102 Cost., in relazione alle norme che disciplinano la sperimentazione dei farmaci, l'autorizzazione alla loro immissione in commercio e gli oneri a carico del servizio sanitario nazionale, deve dichiararsi che non spetta al Pretore di Lecce, sezione distaccata di Maglie, di procedere all'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio - prevista dall'ordinanza 28-29 luglio 1998 emessa 'ex' art. 700 cod. proc. civ. - sui pazienti, diversi dai singoli ricorrenti nel giudizio di merito, che si sono avvalsi del "multitrattamento Di Bella", finalizzata ad accertare in via generale la validita' terapeutica del medesimo e vanno quindi annullati e la citata ordinanza istruttoria e gli atti ad essa conseguenziali. A quanto risulta dagli atti e dai documenti allegati dalla difesa del Pretore, infatti, la contestata consulenza tecnica - prevista simultaneamente alla richiesta al Ministro della sanita' di trasmettere gli elenchi di tutti gli ammessi alla sperimentazione della "multiterapia Di Bella" in base al d.l. 17 febbraio 1998, n. 23 (convertito con modificazioni nella legge 8 aprile 1998, n. 94) e al d.l. 16 giugno 1998, n. 186 (emanato in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 1998, e convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 1998, n. 257) - riguarda non solo questi ultimi, ma anche i pazienti che del "multitrattamento" in questione (e in ogni caso di farmaci a base di somatostatina) hanno usufruito "al di fuori della sperimentazione ufficiale", e non e' circoscritta alle patologie tumorali di cui sono affetti i ricorrenti nel processo. E poiche', inoltre, dai quesiti posti ai consulenti e dai compiti ad essi attribuiti si desume che per ciascuna delle cartelle cliniche trasmesse dal Ministero e "comunque pervenute", si dovranno riscontrare le "eventuali carenze di documentazione" e accertare altresi' se attraverso la terapia si siano ottenuti "benefici per la qualita' della vita", e' dunque chiaro che, dinanzi ad una domanda cautelare volta ad ottenere, con la fornitura dei farmaci in questione, una prestazione di 'facere' della pubblica amministrazione, il Pretore ha ritenuto di avviare un'operazione che trascende l'ambito del giudizio e delle finalita' dell'istituto della consulenza tecnica nel processo civile, per porsi quale momento di verifica e controllo dell'intera sperimentazione effettuata, se non addirittura quale sperimentazione alternativa, il che esula ovviamente dalla sfera delle sue attribuzioni. Come anche e' chiaro che - restando fuori discussione il ruolo essenziale assolto dal giudice nella tutela dei diritti, anche nei confronti della pubblica amministrazione - tale anomalo esercizio dei poteri istruttori dell'organo giurisdizionale ha determinato, nel caso, un'indebita interferenza nella sfera delle attribuzioni spettanti al potere esecutivo e, in particolare, nelle competenze degli organi tecnico-scientifici preposti alla sperimentazione dei farmaci. Ne' in contrario puo' valere l'obiezione che l'accertamento in questione avrebbe carattere incidentale ed effetti destinati ad esaurirsi nel giudizio di merito, giacche' - come la Corte costituzionale ha da tempo precisato - le usurpazioni o le menomazioni di un'attribuzione spettante ad altro potere dello Stato non dipendono dalle sole conseguenze concretamente prodotte dali atti e dai comportamenti contestati ma si misurano alla luce della "intrinseca entita' delle pretese" per cui il conflitto e' insorto. - Sulle condizioni per la configurabilita' del conflitto in casi del genere, v., in particolare, S. n. 150/1981. red.: S. Pomodoro
In accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, con riferimento agli artt. 23, 95, 97 e 102 Cost., in relazione alle norme che disciplinano la sperimentazione dei farmaci, l'autorizzazione alla loro immissione in commercio e gli oneri a carico del servizio sanitario nazionale, deve dichiararsi che non spetta al Pretore di Lecce, sezione distaccata di Maglie, di procedere all'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio - prevista dall'ordinanza 28-29 luglio 1998 emessa 'ex' art. 700 cod. proc. civ. - sui pazienti, diversi dai singoli ricorrenti nel giudizio di merito, che si sono avvalsi del "multitrattamento Di Bella", finalizzata ad accertare in via generale la validita' terapeutica del medesimo e vanno quindi annullati e la citata ordinanza istruttoria e gli atti ad essa conseguenziali. A quanto risulta dagli atti e dai documenti allegati dalla difesa del Pretore, infatti, la contestata consulenza tecnica - prevista simultaneamente alla richiesta al Ministro della sanita' di trasmettere gli elenchi di tutti gli ammessi alla sperimentazione della "multiterapia Di Bella" in base al d.l. 17 febbraio 1998, n. 23 (convertito con modificazioni nella legge 8 aprile 1998, n. 94) e al d.l. 16 giugno 1998, n. 186 (emanato in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 1998, e convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 1998, n. 257) - riguarda non solo questi ultimi, ma anche i pazienti che del "multitrattamento" in questione (e in ogni caso di farmaci a base di somatostatina) hanno usufruito "al di fuori della sperimentazione ufficiale", e non e' circoscritta alle patologie tumorali di cui sono affetti i ricorrenti nel processo. E poiche', inoltre, dai quesiti posti ai consulenti e dai compiti ad essi attribuiti si desume che per ciascuna delle cartelle cliniche trasmesse dal Ministero e "comunque pervenute", si dovranno riscontrare le "eventuali carenze di documentazione" e accertare altresi' se attraverso la terapia si siano ottenuti "benefici per la qualita' della vita", e' dunque chiaro che, dinanzi ad una domanda cautelare volta ad ottenere, con la fornitura dei farmaci in questione, una prestazione di 'facere' della pubblica amministrazione, il Pretore ha ritenuto di avviare un'operazione che trascende l'ambito del giudizio e delle finalita' dell'istituto della consulenza tecnica nel processo civile, per porsi quale momento di verifica e controllo dell'intera sperimentazione effettuata, se non addirittura quale sperimentazione alternativa, il che esula ovviamente dalla sfera delle sue attribuzioni. Come anche e' chiaro che - restando fuori discussione il ruolo essenziale assolto dal giudice nella tutela dei diritti, anche nei confronti della pubblica amministrazione - tale anomalo esercizio dei poteri istruttori dell'organo giurisdizionale ha determinato, nel caso, un'indebita interferenza nella sfera delle attribuzioni spettanti al potere esecutivo e, in particolare, nelle competenze degli organi tecnico-scientifici preposti alla sperimentazione dei farmaci. Ne' in contrario puo' valere l'obiezione che l'accertamento in questione avrebbe carattere incidentale ed effetti destinati ad esaurirsi nel giudizio di merito, giacche' - come la Corte costituzionale ha da tempo precisato - le usurpazioni o le menomazioni di un'attribuzione spettante ad altro potere dello Stato non dipendono dalle sole conseguenze concretamente prodotte dali atti e dai comportamenti contestati ma si misurano alla luce della "intrinseca entita' delle pretese" per cui il conflitto e' insorto. - Sulle condizioni per la configurabilita' del conflitto in casi del genere, v., in particolare, S. n. 150/1981. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 95
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 102
Altri parametri e norme interposte