Ordinanza 122/1999 (ECLI:IT:COST:1999:122)
Massima numero 24600
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  12/04/1999;  Decisione del  12/04/1999
Deposito del 16/04/1999; Pubblicazione in G. U. 21/04/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 122/99. PROCEDIMENTO CIVILE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI - DISCIPLINA - RICHIESTA DA PARTE DEL DANNEGGIATO DI UNA MISURA CAUTELARE A GARANZIA DEL CREDITO RISARCITORIO - CONCESSIONE DELLA STESSA 'ANTE CAUSAM' - PREVISIONE DEL TERMINE PERENTORIO DI TRENTA GIORNI PER L'INIZIO DEL GIUDIZIO DI MERITO <> DEL PREDETTO GIUDIZIO <> - DEDOTTA IRRAGIONEVOLEZZA - RITENUTA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto l'esito del giudizio 'a quo' e' indipendente da quello del giudizio di costituzionalita'. Infatti, premesso che la censura del giudice rimettente investe l'art. 669-'octies' cod. proc. civ., <>; la predetta questione e' priva di rilevanza, poiche' il giudizio 'a quo' e' stato promosso quando la domanda non era ancora proponibile.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n. 0  art. 669  co. 0

legge  24/12/1969  n. 990  art. 22  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte