Ordinanza 123/1999 (ECLI:IT:COST:1999:123)
Massima numero 24614
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
12/04/1999; Decisione del
12/04/1999
Deposito del 16/04/1999; Pubblicazione in G. U. 21/04/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 123/99. ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL GIUDICE - GIUDICE DI PACE - ASTENSIONE (RIGUARDO SPECIFICAMENTE ALLE DECISIONI SECONDO EQUITA') PER RITENUTA SUSSISTENZA, DA PARTE DI DETTO GIUDICE, DI DIFETTO O PERICOLO DI IMPARZIALITA' - PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DELLA RELATIVA AUTORIZZAZIONE, EMESSO DAL MAGISTRATO COORDINATORE DELL'UFFICIO - DIRITTO DI RICUSAZIONE A FAVORE DELLE PARTI IN GIUDIZIO, ALLE QUALI TALE PROVVEDIMENTO E' NOTIFICATO - POSSIBILITA', PER CIASCUNA DI ESSE, DI PROPORRE RICORSO - MANCATA PREVISIONE - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL "GIUSTO PROCESSO" - PRETESA LESIONE DEI DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO - PRETESA INCIDENZA SUL PRINCIPIO SECONDO IL QUALE IL GIUDICE E' SOGGETTO SOLO ALLA LEGGE E SUL PRINCIPIO CHE STABILISCE LA DISTINZIONE FRA MAGISTRATI SOLO PER DIVERSITA' DI FUNZIONI - RAGIONEVOLEZZA DELLE PREVISIZONI - SUSSISTENZA DELLA TUTELA DELLE RAGIONI DELLE PARTI - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 123/99. ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL GIUDICE - GIUDICE DI PACE - ASTENSIONE (RIGUARDO SPECIFICAMENTE ALLE DECISIONI SECONDO EQUITA') PER RITENUTA SUSSISTENZA, DA PARTE DI DETTO GIUDICE, DI DIFETTO O PERICOLO DI IMPARZIALITA' - PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DELLA RELATIVA AUTORIZZAZIONE, EMESSO DAL MAGISTRATO COORDINATORE DELL'UFFICIO - DIRITTO DI RICUSAZIONE A FAVORE DELLE PARTI IN GIUDIZIO, ALLE QUALI TALE PROVVEDIMENTO E' NOTIFICATO - POSSIBILITA', PER CIASCUNA DI ESSE, DI PROPORRE RICORSO - MANCATA PREVISIONE - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL "GIUSTO PROCESSO" - PRETESA LESIONE DEI DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO - PRETESA INCIDENZA SUL PRINCIPIO SECONDO IL QUALE IL GIUDICE E' SOGGETTO SOLO ALLA LEGGE E SUL PRINCIPIO CHE STABILISCE LA DISTINZIONE FRA MAGISTRATI SOLO PER DIVERSITA' DI FUNZIONI - RAGIONEVOLEZZA DELLE PREVISIZONI - SUSSISTENZA DELLA TUTELA DELLE RAGIONI DELLE PARTI - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Sono manifestamente infondate, con riferimento agli artt. 2, 3, 24, comma secondo, 101, comma secondo, e 107, comma terzo, Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 10 l. 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), degli artt. 51, comma 2, cod. proc. civ. e 78 disp. attuaz. cod. proc. civ. e dell'art. 52 cod. proc. civ. - laddove tali norme attribuiscono al capo dell'ufficio il potere di emettere un provvedimento di diniego della richiesta di astensione, anche quando la grave ragione di convenienza riguardi il difetto o il pericolo di imparzialita'; e laddove non prevedono il diritto del giudice di astenersi, ne' la possibilita' per le parti di ricusare il giudice che non sia stato autorizzato ad astenersi - in quanto - posto che l'istituto dell'astensione del giudice, pur finalizzato alla concreta attuazione del principio di imparzialita', costituisce tuttavia una deroga al dovere di 'ius dicere', che il magistrato assume entrando a far parte dell'ordine giudiziario; che, pertanto, le ipotesi in cui il giudice e' esonerato da tale dovere, in quanto eccezionali, sono tipiche e tassativamente predeterminate dal legislatore, senza alcun margine di discrezionalita'; che, oltre ai casi tipici nei quali e' gia' espressa la valutazione dell'esistenza di un pregiudizio alla imparzialita' dell'organo giudicante, il legislatore ha considerato anche il possibile verificarsi di situazioni che rendano opportuna l'astensione del giudice in presenza di "gravi ragioni di convenienza"; e che tale espressione, formulata dal legislatore in termini necessariamente generici, stante la varieta' delle ipotesi possibili, comporta in sede applicativa la valutazione in concreto della ricorrenza di una grave ragione idonea a determinare l'astensione del giudice - il legislatore, del tutto ragionevolmente ha rimesso il controllo in ordine a tale valutazione ad un soggetto diverso dall'interessato, sia per impedire arbitrarie astensioni in assenza dei relativi presupposti, sia per consentire un giudizio piu' obiettivo e distaccato sulla opporunita' che il giudice sia esonerato dal dovere di decidere; ed in quanto - rivestendo il provvedimento del capo dell'ufficio un carattere meramente ordinatorio, quale espressione della facolta' di distribuzione del lavoro e, piu' in generale, della potesta' direttiva - al relativo procedimento restano necessariamente estranee le parti del giudizio (nel corso del quale viene richiesta l'autorizzazione all'astensione), la cui tutela si realizza efficacemente attraverso l'attribuzione ad esse del potere di ricusazione del giudice nei casi tassativamente previsti.
- O. n. 35/1988
Sono manifestamente infondate, con riferimento agli artt. 2, 3, 24, comma secondo, 101, comma secondo, e 107, comma terzo, Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 10 l. 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), degli artt. 51, comma 2, cod. proc. civ. e 78 disp. attuaz. cod. proc. civ. e dell'art. 52 cod. proc. civ. - laddove tali norme attribuiscono al capo dell'ufficio il potere di emettere un provvedimento di diniego della richiesta di astensione, anche quando la grave ragione di convenienza riguardi il difetto o il pericolo di imparzialita'; e laddove non prevedono il diritto del giudice di astenersi, ne' la possibilita' per le parti di ricusare il giudice che non sia stato autorizzato ad astenersi - in quanto - posto che l'istituto dell'astensione del giudice, pur finalizzato alla concreta attuazione del principio di imparzialita', costituisce tuttavia una deroga al dovere di 'ius dicere', che il magistrato assume entrando a far parte dell'ordine giudiziario; che, pertanto, le ipotesi in cui il giudice e' esonerato da tale dovere, in quanto eccezionali, sono tipiche e tassativamente predeterminate dal legislatore, senza alcun margine di discrezionalita'; che, oltre ai casi tipici nei quali e' gia' espressa la valutazione dell'esistenza di un pregiudizio alla imparzialita' dell'organo giudicante, il legislatore ha considerato anche il possibile verificarsi di situazioni che rendano opportuna l'astensione del giudice in presenza di "gravi ragioni di convenienza"; e che tale espressione, formulata dal legislatore in termini necessariamente generici, stante la varieta' delle ipotesi possibili, comporta in sede applicativa la valutazione in concreto della ricorrenza di una grave ragione idonea a determinare l'astensione del giudice - il legislatore, del tutto ragionevolmente ha rimesso il controllo in ordine a tale valutazione ad un soggetto diverso dall'interessato, sia per impedire arbitrarie astensioni in assenza dei relativi presupposti, sia per consentire un giudizio piu' obiettivo e distaccato sulla opporunita' che il giudice sia esonerato dal dovere di decidere; ed in quanto - rivestendo il provvedimento del capo dell'ufficio un carattere meramente ordinatorio, quale espressione della facolta' di distribuzione del lavoro e, piu' in generale, della potesta' direttiva - al relativo procedimento restano necessariamente estranee le parti del giudizio (nel corso del quale viene richiesta l'autorizzazione all'astensione), la cui tutela si realizza efficacemente attraverso l'attribuzione ad esse del potere di ricusazione del giudice nei casi tassativamente previsti.
- O. n. 35/1988
Atti oggetto del giudizio
legge
21/11/1991
n. 374
art. 10
co. 0
codice di procedura civile
n. 0
art. 51
co. 2
codice di procedura civile
n. 0
art. 52
co. 0
codice di procedura civile (disp. att.)
n. 0
art. 78
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 107
co. 3
Altri parametri e norme interposte