Referendum - Referendum abrogativo - Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura - Carattere necessariamente auto-applicativo della disciplina di risulta - Chiarezza e omogeneità del quesito - Ammissibilità della richiesta. (Classif. 214002).
È dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 25, comma 3, della legge n. 195 del 1958, limitatamente alle parole: «unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell'articolo 23, né possono candidarsi a loro volta». La richiesta referendaria - in virtù del cui esito positivo le candidature individuali dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura sarebbero proposte senza la sottoscrizione di presentatori e verrebbero meno le preclusioni poste a questi ultimi - si riferisce ad un segmento della disciplina la cui rimozione non ostacolerebbe la procedura; né l'abrogazione proposta inciderebbe su contenuti costituzionalmente necessari o vincolati della legge interessata dal referendum. Il quesito referendario, inoltre, ha struttura binaria, carattere omogeneo, ed è semplice e chiaro, riguardando due proposizioni normative strettamente connesse, accomunate dalla medesima ratio. Risulta, infine, evidente il carattere realmente abrogativo, e non surrettiziamente propositivo, del quesito. (Precedenti: S. 48/2021 - mass. 43721; S. 34/2000 - mass. 25168; S. 28/1997 - mass. 23110; S. 29 del 1987 - mass. 4043).