Ordinanza 128/1999 (ECLI:IT:COST:1999:128)
Massima numero 24615
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
12/04/1999; Decisione del
12/04/1999
Deposito del 16/04/1999; Pubblicazione in G. U. 21/04/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 128/99. PROCESSO CIVILE - COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE PER LE CAUSE DI RISARCIMENTO DEL DANNO CONSEGUENTE ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI - INFORTUNI DOVUTI ALLE INSIDIE ED AI TRABOCCHETTI DEL MANTO STRADALE - OMESSA PREVISIONE - PRETESA INCIDENZA SUL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE - IPOTIZZABILITA' DEGLI INCONVENIENTI LAMENTATI - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 128/99. PROCESSO CIVILE - COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE PER LE CAUSE DI RISARCIMENTO DEL DANNO CONSEGUENTE ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI - INFORTUNI DOVUTI ALLE INSIDIE ED AI TRABOCCHETTI DEL MANTO STRADALE - OMESSA PREVISIONE - PRETESA INCIDENZA SUL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE - IPOTIZZABILITA' DEGLI INCONVENIENTI LAMENTATI - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 25 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38 cod. proc. civ. - che, ponendo un limite temporale alla rilevabilita' dell'incompetenza, consente la trattazione della causa da parte di un giudice carente del potere giurisdizionale, nei casi in cui l'incompetenza non sia tempestivamente rilevata - in quanto - posto che al legislatore deve riconoscersi la piu' ampia discrezionalita' nella conformazione degli istituti processuali e nell'articolazione del processo, fermo il limite della ragionevolezza, e, quindi, nell'introduzione di limitazioni alla possibilita' di rilevare i vizi di incompetenza a vantaggio dell'interesse all'ordine ed alla speditezza del processo; che la "ratio" del novellato art. 38 cod. proc. civ., consistente nell'esigenza di una sollecita definizione delle questioni preliminari di competenza, e' stata perseguita dal legislatore con l'unificazione del regime della rilevazione dell'incompetenza e con la imposizione di un limite temporale, oltre il quale e' preclusa ogni questione relativa alla competenza; e che tale "ratio" risulta perfettamente coerente con i principi che caratterizzano la riforma del processo civile - gli inconvenienti, rappresentati dalla possibilita' che le parti scelgano un giudice incompetente e rinuncino a sollevare la relativa eccezione, non sono nemmeno ipotizzabili sol che il giudice esegua il dovuto controllo preliminare in ordine alla competenza.
E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 25 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38 cod. proc. civ. - che, ponendo un limite temporale alla rilevabilita' dell'incompetenza, consente la trattazione della causa da parte di un giudice carente del potere giurisdizionale, nei casi in cui l'incompetenza non sia tempestivamente rilevata - in quanto - posto che al legislatore deve riconoscersi la piu' ampia discrezionalita' nella conformazione degli istituti processuali e nell'articolazione del processo, fermo il limite della ragionevolezza, e, quindi, nell'introduzione di limitazioni alla possibilita' di rilevare i vizi di incompetenza a vantaggio dell'interesse all'ordine ed alla speditezza del processo; che la "ratio" del novellato art. 38 cod. proc. civ., consistente nell'esigenza di una sollecita definizione delle questioni preliminari di competenza, e' stata perseguita dal legislatore con l'unificazione del regime della rilevazione dell'incompetenza e con la imposizione di un limite temporale, oltre il quale e' preclusa ogni questione relativa alla competenza; e che tale "ratio" risulta perfettamente coerente con i principi che caratterizzano la riforma del processo civile - gli inconvenienti, rappresentati dalla possibilita' che le parti scelgano un giudice incompetente e rinuncino a sollevare la relativa eccezione, non sono nemmeno ipotizzabili sol che il giudice esegua il dovuto controllo preliminare in ordine alla competenza.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n. 0
art. 38
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte