Ordinanza 129/1999 (ECLI:IT:COST:1999:129)
Massima numero 24611
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GRANATA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
12/04/1999; Decisione del
12/04/1999
Deposito del 16/04/1999; Pubblicazione in G. U. 21/04/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 129/99. PARLAMENTO - IMMUNITA' PARLAMENTARI - CAMERA DEI DEPUTATI - DELIBERA DI INSINDACABILITA', 'EX' ART. 68, COMMA PRIMO, COST., DELLE DICHIARAZIONI PER CUI IL DEPUTATO VITTORIO SGARBI E' STATO CHIAMATO A RISPONDERE, DAVANTI AL TRIBUNALE DI BERGAMO, DEL REATO DI DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO SOLLEVATO, IN RELAZIONE A TALE DELIBERA, DAL GIUDICE ADITO - FASE DI DELIBAZIONE - AMMISSIBILITA' - FISSAZIONE DEL TERMINE PER LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO.
ORD. 129/99. PARLAMENTO - IMMUNITA' PARLAMENTARI - CAMERA DEI DEPUTATI - DELIBERA DI INSINDACABILITA', 'EX' ART. 68, COMMA PRIMO, COST., DELLE DICHIARAZIONI PER CUI IL DEPUTATO VITTORIO SGARBI E' STATO CHIAMATO A RISPONDERE, DAVANTI AL TRIBUNALE DI BERGAMO, DEL REATO DI DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO SOLLEVATO, IN RELAZIONE A TALE DELIBERA, DAL GIUDICE ADITO - FASE DI DELIBAZIONE - AMMISSIBILITA' - FISSAZIONE DEL TERMINE PER LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO.
Testo
Va dichiarato ammissibile, in sede delibativa, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto, con ricorso-ordinanza in data 14 novembre 1998, dal Tribunale di Bergamo, seconda sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati, in ordine alla deliberazione, adottata il 17 giugno 1998, con la quale la Camera ha statuito che le dichiarazioni, rese nel corso di una trasmissione televisiva, riguardo al dott. Antonio Di Pietro, per le quali il deputato Vittorio Sgarbi e' stato chiamato a rispondere del reato di diffamazione a mezzo stampa, devono ritenersi coperte dall'immunita' parlamentare. Infatti, premesso che dal ricorso si ricavano "le ragioni del conflitto" e "le norme costituzionali che regolano la materia", come richiesto dall'art. 26 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, deve riconoscersi, ai sensi dell'art. 37, commi 3 e 4, della legge 11 marzo 1953, n. 87, sotto il profilo soggettivo, che sia il Tribunale di Bergamo - in quanto organo giurisdizionale competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartiene, in posizione di piena indipendenza garantita dalla Costituzione - sia la Camera dei Deputati, in quanto e' competente a dichiarare in modo definitivo la propria volonta' in ordine all'applicabilita' ai suoi componenti dell'art. 68, primo comma, Cost. - sono legittimati ad essere parti. Mentre, sotto il profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, poiche' il ricorrente denuncia che la propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, e' stata illegittimamente menomata dalla suindicata deliberazione della Camera dei deputati.
- V., 'ex plurimis', O. nn. 60/1999, 471/1998, 469/1998, 407/1998, 261/1998 e 254/1998, nonche' S. n. 289/1998.
Va dichiarato ammissibile, in sede delibativa, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto, con ricorso-ordinanza in data 14 novembre 1998, dal Tribunale di Bergamo, seconda sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati, in ordine alla deliberazione, adottata il 17 giugno 1998, con la quale la Camera ha statuito che le dichiarazioni, rese nel corso di una trasmissione televisiva, riguardo al dott. Antonio Di Pietro, per le quali il deputato Vittorio Sgarbi e' stato chiamato a rispondere del reato di diffamazione a mezzo stampa, devono ritenersi coperte dall'immunita' parlamentare. Infatti, premesso che dal ricorso si ricavano "le ragioni del conflitto" e "le norme costituzionali che regolano la materia", come richiesto dall'art. 26 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, deve riconoscersi, ai sensi dell'art. 37, commi 3 e 4, della legge 11 marzo 1953, n. 87, sotto il profilo soggettivo, che sia il Tribunale di Bergamo - in quanto organo giurisdizionale competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartiene, in posizione di piena indipendenza garantita dalla Costituzione - sia la Camera dei Deputati, in quanto e' competente a dichiarare in modo definitivo la propria volonta' in ordine all'applicabilita' ai suoi componenti dell'art. 68, primo comma, Cost. - sono legittimati ad essere parti. Mentre, sotto il profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, poiche' il ricorrente denuncia che la propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, e' stata illegittimamente menomata dalla suindicata deliberazione della Camera dei deputati.
- V., 'ex plurimis', O. nn. 60/1999, 471/1998, 469/1998, 407/1998, 261/1998 e 254/1998, nonche' S. n. 289/1998.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
17/06/1998
n. 0
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 3
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 4
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 26