Ordinanza 131/1999 (ECLI:IT:COST:1999:131)
Massima numero 24625
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GRANATA  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  12/04/1999;  Decisione del  12/04/1999
Deposito del 16/04/1999; Pubblicazione in G. U. 21/04/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 131/99. PARLAMENTO - IMMUNITA' PARLAMENTARI - PROCEDIMENTO PENALE, INNANZI AL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA, IN CUI IL DEPUTATO VITTORIO SGARBI E' STATO CHIAMATO A RISPONDERE, PER LE OPINIONI ESPRESSE IN UNA TRASMISSIONE TELEVISIVA, DEL DELITTO DI DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO PROPOSTO DALLO STESSO DEPUTATO SGARBI NEI CONFRONTI DEL TRIBUNALE, PER LA PRETESA INSINDACABILITA', EX ART. 68, COMMA PRIMA, COST., DELLE DICHIARAZIONI INCRIMINATE - ESAME DELIBATIVO - RILEVATO DIFETTO, IN MANCANZA DI UNA DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITA' DA PARTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, DEL REQUISITO OGGETTIVO DELLA SUSSISTENZA ATTUALE DELLA "MATERIA DI CONFLITTO" - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Il ricorso per conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato proposto dal deputato Vittorio Sgarbi, nei confronti del Tribunale di Caltanissetta, prima sezione penale, in relazione al procedimento penale nel quale e' stato chiamato a rispondere del delitto di diffamazione a mezzo stampa in danno del dott. Giancarlo Caselli, per le opinioni espresse nel corso di una trasmissione televisiva - ricorso formulato, con riferimento anche alle norme della Costituzione degli artt. 21, 24, 25 e 67 (poste a garanzia della liberta' di pensiero, del diritto di difesa, e dei principi per cui nessuno puo' essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, e ogni membro del Parlamento esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato) in base all'assunto che, dovendo le dichiarazioni incriminate ritenersi insindacabili in forza dell'art. 68, primo comma, Cost., si era avviato da parte del Tribunale un conflitto contro il Parlamento per inficiarne le prerogative, per cui anche il parlamentare interessato si ritiene legittimato a richiedere l'intervento della Corte costituzionale - deve essere dichiarato inammissibile, gia' in sede di prima delibazione (art. 37, commi terzo e quarto, legge 11 marzo 1953, n. 87) per l'assenza attuale - in mancanza di una dichiarazione di insindacabilita' da parte della Camera dei deputati - del requisito oggettivo (art. 37, comma primo, legge n. 87) della "materia di conflitto". Alla stregua della costante giurisprudenza della Corte costituzionale, infatti, la potesta' di dichiarare, a norma dell'art. 68, comma primo, Cost., che l'opinione espressa da un membro del Parlamento e' qualificabile come esercizio delle funzioni parlamentari, con l'effetto di precludere una diversa qualificazione ad opera del giudice, e' attribuita esclusivamente alla Camera di appartenenza, e pertanto, sino a che la Camera di appartenenza non abbia deliberato in merito, la sindacabilita' delle opinioni espresse dal parlamentare spetta all'autorita' giudiziaria che procede, ferma restando, naturalmente, la facolta' del membro del Parlamento di sollecitare il riesame della valutazione operata dall'autorita' giudiziaria mediante gli ordinari mezzi di impugnazione. Con la conseguenza che la Corte costituzionale non puo' essere chiamata a pronunciarsi se non quando risulti da atti formali un contrasto tra la valutazione della Camera di appartenenza e quella dell'autorita' giudiziaria.

- V. 'ex plurimis", O. n. 446/1998 e S. nn. 265/1997 e 1150/1988).

Atti oggetto del giudizio

decreto Tribunale di Caltanissetta    n. 0  art. 0  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 67

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37