Ordinanza 133/1999 (ECLI:IT:COST:1999:133)
Massima numero 24606
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  12/04/1999;  Decisione del  12/04/1999
Deposito del 16/04/1999; Pubblicazione in G. U. 21/04/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 133/99. PROCESSO PENALE - GIUDICE CHE, IN SEDE DI RIESAME O DI APPELLO, ESSENDOSI PRONUNCIATO SU UNA MISURA CAUTELARE PERSONALE DISPOSTA NEI CONFRONTI DI ALTRI CONCORRENTI NEL MEDESIMO REATO, ABBIA VALUTATO LA POSIZIONE DI ALCUNI COIMPUTATI DI REATO A CONCORSO NECESSARIO - INCOMPATIBILITA' A PARTECIPARE AL GIUDIZIO NEI CONFRONTI DI QUESTI ULTIMI - OMESSA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - LAMENTATA LESIONE, ALTRESI', DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE GIA' DICHIARATA INAMMISSIBILE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto, successivamente alla proposizione della stessa, la Corte, con la sentenza n. 331 del 1997, ha dichiarato inammissibile una questione analoga, rinviando alle pronunce nn. 306, 307 e 308 del 1997 per l'individuazione dei limiti entro i quali il principio del giusto processo postula la previsione di una ipotesi di incompatibilita', ed ha chiarito, altresi', che, se il pregiudizio deriva non da una sentenza, ma, come nella fattispecie, da una ordinanza adottata in un procedimento diverso, lo strumento di tutela non puo' essere ravvisato in ulteriori sentenze additive sull'art. 34 cod. proc. pen., ma deve essere ricercato nell'area degli istituti dell'astensione e della ricusazione, anch'essi preordinati alla salvaguardia della terzieta' del giudice.

- Cfr. S. nn. 371/1996, 131/1996, 432/1995.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n. 0  art. 34  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte