Ordinanza 134/1999 (ECLI:IT:COST:1999:134)
Massima numero 24607
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  12/04/1999;  Decisione del  12/04/1999
Deposito del 16/04/1999; Pubblicazione in G. U. 21/04/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 134/99. PROCESSO PENALE - GIUDICE DEL DIBATTIMENTO CHE ABBIA GIUDICATO IN UN PRECEDENTE PROCESSO LO STESSO FATTO A CARICO DI ALCUNI IMPUTATI CON CONTESTUALE TRASMISSIONE DI COPIA DEGLI ATTI AL PUBBLICO MINISTERO PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE NEI CONFRONTI DI ALTRI SOGGETTI - INCOMPATIBILITA' A GIUDICARE QUESTI ULTIMI PER LO STESSO REATO NEL SUCCESSIVO GIUDIZIO - OMESSA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Manifesta infondatezza della questione gia' dichiarata non fondata con la sentenza n. 330 del 1997, nella quale la Corte ha chiarito che l'ipotesi in cui il giudice abbia trasmesso gli atti al pubblico ministero affinche' questi assuma le proprie determinazioni in ordine al promovimento dell'azione penale per il medesimo fatto a carico di un terzo rientra tra quelle indicate nel terzo comma dell'art. 34 cod. proc. pen..

- V. pure S. nn. 292/1992 e 352/1997.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n. 0  art. 34  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte