Sentenza 137/1999 (ECLI:IT:COST:1999:137)
Massima numero 24621
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
14/04/1999; Decisione del
14/04/1999
Deposito del 22/04/1999; Pubblicazione in G. U. 28/04/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 137/99. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - PERMESSO PREMIO - RICHIESTA DI AMMISSIONE AL BENEFICIO DA PARTE DEL DETENUTO CHE, PUR NON TROVANDOSI NELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART. 58-'TER' DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO, ABBIA MATURATO I TERMINI PER DETTA AMMISSIONE - DINIEGO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 137/99. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - PERMESSO PREMIO - RICHIESTA DI AMMISSIONE AL BENEFICIO DA PARTE DEL DETENUTO CHE, PUR NON TROVANDOSI NELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART. 58-'TER' DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO, ABBIA MATURATO I TERMINI PER DETTA AMMISSIONE - DINIEGO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 27, primo e terzo comma, Cost., l'art. 4-'bis', comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso nei confronti dei condannati che, prima della entrata in vigore dell'art. 15, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto e per i quali non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalita' organizzata. Invero, premesso che, a partire dalla sentenza n. 306 del 1993, il percorso compiuto dalla giurisprudenza della Corte e' stato diretto a mantenere il rispetto del principio rieducativo nella fase dell'esecuzione penale, anche in presenza di leggi con cui si e' ritenuto di restringere gli accessi alle misure alternative alla detenzione o a determinati benefici penitenziari, per far fronte ai pericoli creati dalla criminalita' organizzata; e considerato, altresi', che il punto di arrivo di tale percorso e' rappresentato dall'affermazione secondo cui non si puo' ostacolare il raggiungimento della finalita' rieducativa con il precludere l'accesso ai predetti benefici e misure alternative a chi, nel momento in cui e' entrata in vigore una legge restrittiva, abbia gia' realizzato tutte le condizioni per usufruirne; cosi' come e' stato affermato che non puo' essere negata l'ammissione alla semiliberta' nei confronti dei condannati che, prima dell'entrata in vigore dell'art. 15, comma 1, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356), abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto e per i quali non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalita' organizzata, altrettanto non puo' non ripetersi, nei confronti degli stessi soggetti e nel ricorrere di tutte le altre condizioni di legge, per la ammissione al beneficio previsto dall'art. 30-'ter' dell'Ordinamento penitenziario. - V. S. nn. 188/1990 e 504/1995, nelle quali la Corte ha ribadito che il permesso premio - il quale, anche se non rientra nella categoria delle misure alternative alla detenzione, <> - costituisce <>.
- Cfr., inoltre, S. n. 445/1997, in cui e' stato osservato che <> (per tale ultimo riferimento, v. S. n. 306/1993 citata nella massima che precede).
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 27, primo e terzo comma, Cost., l'art. 4-'bis', comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso nei confronti dei condannati che, prima della entrata in vigore dell'art. 15, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto e per i quali non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalita' organizzata. Invero, premesso che, a partire dalla sentenza n. 306 del 1993, il percorso compiuto dalla giurisprudenza della Corte e' stato diretto a mantenere il rispetto del principio rieducativo nella fase dell'esecuzione penale, anche in presenza di leggi con cui si e' ritenuto di restringere gli accessi alle misure alternative alla detenzione o a determinati benefici penitenziari, per far fronte ai pericoli creati dalla criminalita' organizzata; e considerato, altresi', che il punto di arrivo di tale percorso e' rappresentato dall'affermazione secondo cui non si puo' ostacolare il raggiungimento della finalita' rieducativa con il precludere l'accesso ai predetti benefici e misure alternative a chi, nel momento in cui e' entrata in vigore una legge restrittiva, abbia gia' realizzato tutte le condizioni per usufruirne; cosi' come e' stato affermato che non puo' essere negata l'ammissione alla semiliberta' nei confronti dei condannati che, prima dell'entrata in vigore dell'art. 15, comma 1, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356), abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto e per i quali non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalita' organizzata, altrettanto non puo' non ripetersi, nei confronti degli stessi soggetti e nel ricorrere di tutte le altre condizioni di legge, per la ammissione al beneficio previsto dall'art. 30-'ter' dell'Ordinamento penitenziario. - V. S. nn. 188/1990 e 504/1995, nelle quali la Corte ha ribadito che il permesso premio - il quale, anche se non rientra nella categoria delle misure alternative alla detenzione, <
- Cfr., inoltre, S. n. 445/1997, in cui e' stato osservato che <
Atti oggetto del giudizio
legge
26/07/1975
n. 354
art. 4
co. 1
decreto-legge
08/06/1992
n. 306
art. 15
co. 1
legge
07/08/1992
n. 356
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
co. 1
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte