Legge - Leggi interpretative - Leggi autoqualificate di interpretazione autentica - Erroneità della qualifica - Indice sintomatico dell'uso improprio della funzione legislativa - Necessità di un più rigoroso sindacato di costituzionalità, sotto il profilo della ragionevolezza, a tutela dell'affidamento e della certezza dei rapporti giudici. (Classif. 141004).
L'erroneità dell'auto-qualificazione come norma interpretativa non è risolutiva ai fini dell'esito dello scrutinio di legittimità costituzionale. Piuttosto, tale erroneità può costituire un indice, sia pur non dirimente, dell'irragionevolezza della disposizione censurata. (Precedenti: S. 73/2017 - mass. 39503; S. 103/2013 - mass. 37093; S. 41/2011 - mass. 35327; S. 15/1995 - mass. 21816).
Una disposizione innovativa con effetti retroattivi, ancorché qualificata di interpretazione autentica, non è, di per sé e in quanto tale, costituzionalmente illegittima. Vale, in tal caso, il principio per cui, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25 Cost. in materia penale, il legislatore può approvare leggi con efficacia retroattiva, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale. (Precedente: S. 170/2013 - mass. 35330).
Il ricorso fittizio all'interpretazione autentica si rivela sintomatico di un uso improprio della funzione legislativa, e, pertanto, orienta verso un sindacato rigoroso sulla norma, in ragione della sua retroattività; nella prospettiva di uno stretto scrutinio di ragionevolezza, si tratta, dunque, di riscontrare non la mera assenza di scelte normative manifestamente arbitrarie, ma l'effettiva sussistenza di giustificazioni ragionevoli dell'intervento legislativo, e di valutare, altresì, se le motivazioni alla base dell'intervento legislativo a carattere retroattivo siano di tale rilievo da prevalere rispetto alle esigenze legate alla tutela del legittimo affidamento dei destinatari della regolazione originaria e al principio di certezza e stabilità dei rapporti giuridici. (Precedenti: S. 133/2020 - mass. 42559; S. 108/2019 - mass. 42263).