Sentenza 45/2025 (ECLI:IT:COST:2025:45)
Massima numero 46744
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del
27/02/2025; Decisione del
27/02/2025
Deposito del 17/04/2025; Pubblicazione in G. U. 23/04/2025
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Riequilibrio della finanza pubblica - Tagli al Fondo di solidarietà comunale (FSC) - Ricorso della Regione Liguria - Lamentata lesione dei principi di autonomia finanziaria degli enti locali e di leale collaborazione, nonché preclusione alla piena erogazione dei LEP - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 036015).
Bilancio e contabilità pubblica - Riequilibrio della finanza pubblica - Tagli al Fondo di solidarietà comunale (FSC) - Ricorso della Regione Liguria - Lamentata lesione dei principi di autonomia finanziaria degli enti locali e di leale collaborazione, nonché preclusione alla piena erogazione dei LEP - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 036015).
Testo
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Liguria, in riferimento agli artt. 5, 114 e 120, secondo comma, Cost., dell’art. 1, comma 533, della legge n. 213 del 2023, nella parte in cui, imponendo un taglio lineare a valere sulle risorse del FSC, precluderebbe la piena erogazione dei LEP e violerebbe l’autonomia finanziaria degli enti locali e il principio di leale collaborazione. Il ricorso difetta di motivazione in punto di non manifesta infondatezza, limitandosi a menzionare i parametri costituzionali senza fornire alcuna argomentazione quanto alla loro violazione.
Atti oggetto del giudizio
legge
30/12/2023
n. 213
art. 1
co. 533
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 120
co. 2
Altri parametri e norme interposte