Sentenza 45/2025 (ECLI:IT:COST:2025:45)
Massima numero 46744
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  27/02/2025;  Decisione del  27/02/2025
Deposito del 17/04/2025; Pubblicazione in G. U. 23/04/2025
Massime associate alla pronuncia:  46740  46741  46742  46743


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Riequilibrio della finanza pubblica - Tagli al Fondo di solidarietà comunale (FSC) - Ricorso della Regione Liguria - Lamentata lesione dei principi di autonomia finanziaria degli enti locali e di leale collaborazione, nonché preclusione alla piena erogazione dei LEP - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 036015).

Testo

Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Liguria, in riferimento agli artt. 5, 114 e 120, secondo comma, Cost., dell’art. 1, comma 533, della legge n. 213 del 2023, nella parte in cui, imponendo un taglio lineare a valere sulle risorse del FSC, precluderebbe la piena erogazione dei LEP e violerebbe l’autonomia finanziaria degli enti locali e il principio di leale collaborazione. Il ricorso difetta di motivazione in punto di non manifesta infondatezza, limitandosi a menzionare i parametri costituzionali senza fornire alcuna argomentazione quanto alla loro violazione.



Atti oggetto del giudizio

legge  30/12/2023  n. 213  art. 1  co. 533

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 120  co. 2

Altri parametri e norme interposte