Sentenza 138/1999 (ECLI:IT:COST:1999:138)
Massima numero 24660
Giudizio GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
14/04/1999; Decisione del
14/04/1999
Deposito del 22/04/1999; Pubblicazione in G. U. 28/04/1999
Titolo
SENT. 138/99 A. FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - ISTITUZIONE E DISCIPLINA, CON DECRETO LEGISLATIVO, DELLA IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PROMOSSO DALLA REGIONE SICILIANA - LAMENTATA INDEBITA RIDUZIONE DELLA POTESTA' DELLA REGIONE ALLA EMANAZIONE DI LEGGI ATTUATIVE DELLA DISCIPLINA STATALE, IN CONTRASTO CON I PRINCIPI DELLO STATUTO SPECIALE E DELLE RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE, ED IN VIOLAZIONE, ALTRESI', DEI LIMITI DELLA DELEGA LEGISLATIVA - INSUSSISTENZA - ASSICURATA SALVAGUARDIA, ANCHE IN FORZA DI APPOSITA CLAUSOLA, DELLA AUTONOMIA LEGISLATIVA DELLA REGIONE RIGUARDO AI TRIBUTI ERARIALI, QUALI L'IRAP, DI CUI LE E' DEVOLUTO IL GETTITO - AUSPICIO PER UN ADEGUAMENTO DEL VIGENTE ORDINAMENTO FINANZIARIO DELLA REGIONE SICILIANA AI TEMPI ATTUALI.
SENT. 138/99 A. FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - ISTITUZIONE E DISCIPLINA, CON DECRETO LEGISLATIVO, DELLA IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PROMOSSO DALLA REGIONE SICILIANA - LAMENTATA INDEBITA RIDUZIONE DELLA POTESTA' DELLA REGIONE ALLA EMANAZIONE DI LEGGI ATTUATIVE DELLA DISCIPLINA STATALE, IN CONTRASTO CON I PRINCIPI DELLO STATUTO SPECIALE E DELLE RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE, ED IN VIOLAZIONE, ALTRESI', DEI LIMITI DELLA DELEGA LEGISLATIVA - INSUSSISTENZA - ASSICURATA SALVAGUARDIA, ANCHE IN FORZA DI APPOSITA CLAUSOLA, DELLA AUTONOMIA LEGISLATIVA DELLA REGIONE RIGUARDO AI TRIBUTI ERARIALI, QUALI L'IRAP, DI CUI LE E' DEVOLUTO IL GETTITO - AUSPICIO PER UN ADEGUAMENTO DEL VIGENTE ORDINAMENTO FINANZIARIO DELLA REGIONE SICILIANA AI TEMPI ATTUALI.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata con ricorso della Regione Siciliana, per violazione dell'art. 36 dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione, nonche' degli artt. 76 e 3 Cost. (ma quanto a quest'ultimo, in verita', senza espliciti sviluppi argomentativi) nei confronti degli artt. 1, 2, 4 e 24, comma 2, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - emanato sulla base della delega contenuta nell'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - ai quali si contesta che, nell'istituire e disciplinare la nuova imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) escluderebbero sostanzialmente nei riguardi della Sicilia qualsiasi possibilita' di autonoma legislazione regionale. L'applicazione del'IRAP nella Regione siciliana, infatti, si colloca nel quadro dell'ordinamento finanziario della Regione - cosi' come delineato, anche allontanandosi dal disegno originariamente sotteso alla formula testuale dell'art. 36 dello statuto speciale, in base alle norme di attuazione dello stesso statuto stabilite dal d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 - nell'ambito del quale la nuova imposta in questione si configura bensi' come tributo proprio della Regione - nel senso in cui tale nozione, in contrapposizione alle "quote di tributi erariali", e' utilizzata dall'art. 119, secondo comma, Cost., e cioe' nel senso di tributo istituzionalmente destinato ad alimentare la finanza della Regione nel cui territorio avviene il prelievo a carico della rispettiva collettivita' - ma e' pur sempre un tributo "attribuito" alla Regione - come appunto si esprime l'art. 119 Cost. - dalla legge dello Stato, che legittimamente ne definisce i caratteri e la disciplina fondamentale quanto a soggetti colpiti, presupposti e materia imponibile. La Regione siciliana, al riguardo, gode, dunque, in primo luogo, degli stessi spazi di autonomia riconosciuti a tutte le Regioni, relativi alle "procedure applicative" dell'imposta e all'eventuale variazione, entro certi limiti, dell'aliquota (v. artt. 16, comma 3, 18, comma 3, 24, comma 1, dello stesso decreto legislativo e art. 3, comma 144, lettere e) e i), della legge n. 662 del 1996), ma, proprio per la particolare autonomia legislativa che le compete per tutti i tributi erariali il cui gettito regionalmente riscosso le e' devoluto ai sensi dell'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965, il legislatore del 1996 ha previsto una speciale clausola di salvaguardia di tale autonomia, stabilendo, nell'art. 3, comma 158, della legge n. 662 del 1966 - al quale l'impugnato art. 24, comma 2, del decreto legislativo 'de quo' fa espresso rinvio - che "la Regione siciliana provvede con propria legge all'attuazione" dei decreti legislativi delegati ivi previsti con le "limitazioni richieste dalla speciale autonomia finanziaria preordinata dall'art. 36 dello Statuto regionale e dalle relative norme di attuazione", e pertanto e' da escludersi che la competenza della ricorrente in materia tributaria subisca violazioni o menomazioni, e che i principi e i criteri direttivi della delega legislativa ne risultino incisi. Anche se e' auspicabile, di fronte alle innegabili arretratezza e insufficienza dell'attuale quadro normativo dell'autonomia finanziaria della Regione siciliana, una formulazione delle norme di attuazione dello statuto speciale - con la procedura prevista dall'art. 43 dello stesso - che dia ad esse un assetto piu' adeguato alla situazione presente. - Sull'attuale assetto dell'ordinamento finanziario della Regione siciliana, le sue origini e i principi su cui si fonda, v., in particolare, S. n. 111/1999. red.: S. Pomodoro
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata con ricorso della Regione Siciliana, per violazione dell'art. 36 dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione, nonche' degli artt. 76 e 3 Cost. (ma quanto a quest'ultimo, in verita', senza espliciti sviluppi argomentativi) nei confronti degli artt. 1, 2, 4 e 24, comma 2, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - emanato sulla base della delega contenuta nell'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - ai quali si contesta che, nell'istituire e disciplinare la nuova imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) escluderebbero sostanzialmente nei riguardi della Sicilia qualsiasi possibilita' di autonoma legislazione regionale. L'applicazione del'IRAP nella Regione siciliana, infatti, si colloca nel quadro dell'ordinamento finanziario della Regione - cosi' come delineato, anche allontanandosi dal disegno originariamente sotteso alla formula testuale dell'art. 36 dello statuto speciale, in base alle norme di attuazione dello stesso statuto stabilite dal d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 - nell'ambito del quale la nuova imposta in questione si configura bensi' come tributo proprio della Regione - nel senso in cui tale nozione, in contrapposizione alle "quote di tributi erariali", e' utilizzata dall'art. 119, secondo comma, Cost., e cioe' nel senso di tributo istituzionalmente destinato ad alimentare la finanza della Regione nel cui territorio avviene il prelievo a carico della rispettiva collettivita' - ma e' pur sempre un tributo "attribuito" alla Regione - come appunto si esprime l'art. 119 Cost. - dalla legge dello Stato, che legittimamente ne definisce i caratteri e la disciplina fondamentale quanto a soggetti colpiti, presupposti e materia imponibile. La Regione siciliana, al riguardo, gode, dunque, in primo luogo, degli stessi spazi di autonomia riconosciuti a tutte le Regioni, relativi alle "procedure applicative" dell'imposta e all'eventuale variazione, entro certi limiti, dell'aliquota (v. artt. 16, comma 3, 18, comma 3, 24, comma 1, dello stesso decreto legislativo e art. 3, comma 144, lettere e) e i), della legge n. 662 del 1996), ma, proprio per la particolare autonomia legislativa che le compete per tutti i tributi erariali il cui gettito regionalmente riscosso le e' devoluto ai sensi dell'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965, il legislatore del 1996 ha previsto una speciale clausola di salvaguardia di tale autonomia, stabilendo, nell'art. 3, comma 158, della legge n. 662 del 1966 - al quale l'impugnato art. 24, comma 2, del decreto legislativo 'de quo' fa espresso rinvio - che "la Regione siciliana provvede con propria legge all'attuazione" dei decreti legislativi delegati ivi previsti con le "limitazioni richieste dalla speciale autonomia finanziaria preordinata dall'art. 36 dello Statuto regionale e dalle relative norme di attuazione", e pertanto e' da escludersi che la competenza della ricorrente in materia tributaria subisca violazioni o menomazioni, e che i principi e i criteri direttivi della delega legislativa ne risultino incisi. Anche se e' auspicabile, di fronte alle innegabili arretratezza e insufficienza dell'attuale quadro normativo dell'autonomia finanziaria della Regione siciliana, una formulazione delle norme di attuazione dello statuto speciale - con la procedura prevista dall'art. 43 dello stesso - che dia ad esse un assetto piu' adeguato alla situazione presente. - Sull'attuale assetto dell'ordinamento finanziario della Regione siciliana, le sue origini e i principi su cui si fonda, v., in particolare, S. n. 111/1999. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 36
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 2 e ss.
legge 23/12/1996
n. 662
art. 1
co. 143