Sentenza 138/1999 (ECLI:IT:COST:1999:138)
Massima numero 24661
Giudizio GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  14/04/1999;  Decisione del  14/04/1999
Deposito del 22/04/1999; Pubblicazione in G. U. 28/04/1999
Massime associate alla pronuncia:  24660  24662  24663  24664  24665  24666  24668  24670  24671  24672  24673


Titolo
SENT. 138/99 B. FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) - ISTITUZIONE E DISCIPLINA, CON DECRETO LEGISLATIVO, CONTESTUALMENTE ALLA ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP), DI UNA ADDIZIONALE REGIONALE - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PROMOSSO CON RICORSO DELLA REGIONE SICILIANA - LAMENTATA ESCLUSIONE, NELLA PRESSOCCHE' INTEGRALE DISCIPLINA STATALE DELL'ADDIZIONALE, DI UN'AUTONOMA LEGISLAZIONE REGIONALE, IN CONTRASTO CON I PRINCIPI DELLO STATUTO SPECIALE E DELLE NORME DI ATTUAZIONE ED IN VIOLAZIONE, ALTRESI', DEI LIMITI DELLA DELEGA LEGISLATIVA - ESCLUSIONE - RICHIAMO AI MOTIVI DELLA CONTESTUALE DECISIONE ADOTTATA SU ANALOGA QUESTIONE SOLLEVATA RIGUARDO ALL'IRAP - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata con ricorso alla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 36 dello statuto speciale e relative norme di attuazione, e agli artt. 76 e 3 Cost., nei confronti dell'art. 50 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (emanato in base a delega contenuta nell'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) cui si contesta che, nell'istituire l'addizionale regionale sull'IRPEF, ne predispone la disciplina integrale, escludendo sostanzialmente, nei riguardi della Sicilia, ogni possibilita' di autonoma legislazione regionale. Valgono infatti in proposito le stesse ragioni per cui in questa stessa sentenza, le analoghe censure mosse alla disciplina dell'IRAP sono state respinte. Atteso che anche l'addizionale regionale IRPEF e' un'imposta "attribuita" alle Regioni, in ordine alla quale la Regione siciliana, oltre a compiere le scelte espressamente demandate, quale la fissazione, a partire dall'anno 2000, dell'aliquota tra lo 0.50 e l'1 per cento, come previsto dallo stesso art. 50, comma 3, (ma cfr. anche l'art. 3, comma 146, lett. b), della legge n. 662 del 1996), potra' esercitare la propria potesta' legislativa alla stessa stregua, e con gli stessi limiti, di quanto avviene per i tributi erariali il cui gettito e' ad essa devoluto. - V. la precedente massima A. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 36

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. 1074  art. 2  e ss.

legge  23/12/1996  n. 662  art. 1    co. 143