Sentenza 138/1999 (ECLI:IT:COST:1999:138)
Massima numero 24662
Giudizio GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  14/04/1999;  Decisione del  14/04/1999
Deposito del 22/04/1999; Pubblicazione in G. U. 28/04/1999
Massime associate alla pronuncia:  24660  24661  24663  24664  24665  24666  24668  24670  24671  24672  24673


Titolo
SENT. 138/99 C. FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - ISTITUZIONE E DISCIPLINA, CON DECRETO LEGISLATIVO, DELLA IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - PREVISTA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA, SUL VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA, CON CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL RELATIVO GETTITO ALLA REGIONE IN CUI TALE VALORE SI REALIZZA - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PROMOSSO DALLA REGIONE SICILIANA - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE IN MATERIA TRIBUTARIA - QUESTIONE SOLLEVATA SUL NON CONDIVISIBILE PRESUPPOSTO CHE LE INVOCATE NORME DI ATTUAZIONE, RIGUARDO AI TRIBUTI ERARIALI IL CUI GETTITO E' DEVOLUTO ALLA REGIONE SICILIANA, PRIVILEGINO TRA I DIVERSI IVI PREVISTI CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL GETTITO, QUELLO DEL LUOGO DI RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata con ricorso della Regione siciliana, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e all'art. 2 delle Norme di attuazione emanate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nei confronti degli artt. 2, 4 e 15 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che nel definire i presupposti, la base imponibile e la spettanza dell'istituita nuova imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), stabiliscono che l'imposta si applica sul valore della produzione netta derivante dall'attivita' di produzione o scambio o di prestazione di servizi esercitata nel territorio della Regione, ed e' dovuta alla Regione nel cui territorio tale valore e' realizzato. Contrariamente a quanto ha sostenuto la ricorrente, infatti, l'art. 2 delle norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 1074 del 1965 (l'art. 36 dello statuto tace in proposito), che sancisce la spettanza alla Regione delle entrate tributarie erariali "riscosse nell'ambito" del territorio regionale, non va inteso nel senso che sia sempre decisivo il luogo fisico in cui avviene l'operazione contabile della riscossione in quanto esso tende ad assicurare alla Regione il gettito derivante dalla "capacita' fiscale" che si manifesta nel territorio della Regione stessa, quindi da rapporti tributari che hanno in tale territorio il loro radicamento, vuoi in ragione della residenza fiscale del soggetto produttore del reddito colpito (come nelle imposte sui redditi), vuoi in ragione della collocazione nell'ambito territoriale regionale del fatto cui si collega il sorgere dell'obbligazione tributaria. Come del resto confermano testualmente l'art. 4 delle stesse norme di attuazione - il quale precisa che nelle entrate spettanti alla Regione "sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della Regione" - e altresi' la previsione, nell'art. 37 dello statuto e nell'art. 7 delle norme di attuazione in materia finanziaria, di meccanismi di riparto dei redditi assoggettati a imposizioni nel caso di imprese operanti sia nel territorio siciliano, sia in altri territori. E poiche', nel caso dell'IRAP, la base imponibile e' costituita dal valore della produzione netta dell'attivita', e proprio per consentire la localizzazione nel territorio di tale base imponibile si fa riferimento non gia' alla residenza o alla sede del soggetto giuridico dell'attivita', bensi' al luogo in cui l'attivita' e' esercitata; e nel caso di attivita' esercitate in piu' Regioni si stabiliscono criteri convenzionali di ripartizione del valore della produzione netta, collegati, a seconda del tipo di attivita', all'entita' delle retribuzioni e dei compensi corrisposti agli addetti ai singoli stabilimenti, uffici o altre "basi fisse", o ad altri elementi come l'entita' dei depositi, degli impieghi e degli ordini per le banche e le societa' finanziarie, l'entita' dei premi raccolti per le imprese di assicurazione, l'estensione dei terreni per le imprese agricole (art. 4, comma 2), se ne deve concludere che, nella specie, stante la natura dell'imposta, gli adottati criteri di attribuzione del gettito siano conformi alla regola posta dalle norme di attuazione. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. 1074  art. 2